Cassazione Penale, Sentenza n. 41296/2022 del 02/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari ex art. 89 D.P.R. n. 309/90. Il ricorrente, per mezzo del difensore, denunciava inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 89 D.P.R. n. 309/90, 273 c.p.p. e 27 Cost., nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il difensore del ricorrente aveva depositato memoria con allegata sentenza del G.I.P. (21/06/2022) dalla quale risultava che la custodia in carcere era stata sostituita con gli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica; quindi non sussiste più interesse all'impugnazione. Sulle spese il Collegio ha seguito l'orientamento (Sez.5, sent. n.10720/2021) secondo cui l'inammissibilità dovuta a sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese e il versamento alla Cassa per le ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come base per la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari (misure alternative per reati in materia di stupefacenti). Il Collegio non ha esaminato nel merito l'applicazione della norma perché il ricorso è risultato privo di interesse per la sostituzione già disposta.
Norma procedurale menzionata dal ricorrente in relazione alla impugnazione degli atti cautelari; anche questa non è stata oggetto di valutazione nel merito a causa della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione a profili di dignità e proporzionalità della detenzione; la Corte non si è pronunciata sulla presunta violazione per la cessazione dell'interesse all'impugnazione.
Giurisprudenza: Sez. 5, Sent. n. 10720 del 16/12/2021 (dep. 24/03/2022) - Casagrande
Orientamento richiamato dal Collegio secondo cui, quando l'inammissibilità del ricorso è dovuta a sopravvenuta carenza di interesse per causa non imputabile al ricorrente, quest'ultimo non può essere condannato alle spese processuali né al versamento alla Cassa per le ammende. Qui applicato per escludere condanne spese e somme a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Se la misura cautelare contestata viene sostituita o modificata in modo da eliminare l'interesse pratico dell'impugnazione, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La documentazione che prova la sopravvenuta modifica della misura (es. ordinanza del G.I.P. che dispone gli arresti domiciliari) deve essere depositata in giudizio per far valere la mancanza di interesse.
- Quando la carenza di interesse sopravviene per causa non imputabile al ricorrente, la Corte tende ad escludere la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende, conformemente all'orientamento giurisprudenziale citato.
- La dichiarazione di rinuncia del difensore configura una valutazione strategica: prima di proporre o proseguire un ricorso, occorre verificare l'effettivo interesse a impugnare in relazione ad eventuali provvedimenti sopravvenuti.
- Nel merito, eventuali questioni relative all'applicazione dell'art. 89 D.P.R. n. 309/90 e ai profili costituzionali (art. 27 Cost.) vanno trattate solo se sussiste un interesse concreto e attuale all'impugnazione; altrimenti saranno dichiarate inammissibili senza esame di merito.
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