Cassazione Civile, Ordinanza n. 25542/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
Una società utilizzatrice di energia elettrica aveva convenuto in giudizio la società fornitrice deducendo l'illegittimità di bollette ritenute errate e di importi molto superiori ai consumi storicamente registrati, nonché l'illegittimità della sospensione e del distacco della fornitura conseguenti al mancato pagamento delle somme richieste. In primo grado era stato accertato che il credito della fornitrice non era dovuto e che il distacco era illegittimo, con rigetto delle ulteriori domande risarcitorie. In appello, invece, la decisione era stata riformata, con rigetto integrale delle domande dell'utente e condanna alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. In cassazione la società utente ha denunciato, con due motivi connessi, la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e il vizio di motivazione: ha sostenuto che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto provato il credito della somministrante sulla sola base delle fatture e dell'estratto contabile, senza pretendere la prova del corretto funzionamento del contatore e della corrispondenza tra consumi fatturati e consumi reali; inoltre ha dedotto l'omesso esame della sua contestazione formale con richiesta di verifica del misuratore, inviata con fax del 7 febbraio 2008.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo fondati i motivi. Ha affermato che, nei contratti di somministrazione di energia elettrica, la rilevazione dei consumi tramite contatore è assistita da mera presunzione semplice di veridicità e che, in caso di contestazione dell'utente, grava sul fornitore l'onere di provare il corretto funzionamento del misuratore. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva disatteso tale principio, attribuendo invece rilievo decisivo alla mancata richiesta di verifica del contatore da parte del cliente, nonostante nel ricorso fosse stata documentata una contestazione con esplicita richiesta di controllo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, cui è stato demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.
viene richiamata solo per escludere la validità di una memoria depositata dalla controricorrente priva dei requisiti di legge
art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c.; art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione
l'onere di provare i fatti costitutivi del credito grava sul soggetto che lo fa valere; nei rapporti di somministrazione, in caso di contestazione dei consumi, il fornitore deve provare il corretto funzionamento del contatore
è richiamato in combinazione con l'art. 2697 c.c. per sostenere la regola di riparto dell'onere probatorio e la valutazione delle risultanze di causa
art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.
la contestazione e la richiesta di verifica del contatore devono essere specificamente riportate e localizzate nel ricorso per cassazione
Massime di principio
- Nel contratto di somministrazione di energia elettrica la lettura del contatore costituisce solo una presunzione semplice di veridicità: se l'utente contesta i consumi fatturati, il fornitore deve dimostrare che il misuratore era regolarmente funzionante e che i dati di fatturazione corrispondono ai consumi effettivi.
- La fattura e l'estratto contabile, da soli, non bastano a provare il credito quando il debitore contesta specificamente il quantum richiesto e allega elementi di incoerenza con i consumi storici.
- In tema di riparto dell'onere della prova, l'utente deve contestare il malfunzionamento o l'erroneità della misurazione e, ove necessario, richiedere la verifica del contatore; ma, una volta sollevata la contestazione, resta sul fornitore l'onere di provare la regolarità del misuratore.
- Il giudice di merito non può invertire l'onere probatorio pretendendo che il cliente dimostri la correttezza tecnica del contatore o subordini la propria difesa alla prova di avere richiesto la verifica, se agli atti risulta una contestazione formale e specifica dei consumi.
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