Cassazione Civile, Ordinanza n. 21689/2021 del 29/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla cessione di un ramo d'azienda registrata il 7 dicembre 2010. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il recupero, ritenendo corretto il valore di avviamento determinato dall'Ufficio secondo i criteri del d.P.R. n. 460 del 1996, art. 2. La società ricorrente sosteneva che l'oggetto della cessione fosse solo il ramo destinato al trasporto merci per conto terzi, comprensivo del titolo autorizzativo ma non dei beni strumentali, mentre i veicoli erano stati ceduti separatamente; quindi l'avviamento andava calcolato solo su quel ramo e non sull'intero complesso aziendale della cedente, che comprendeva anche un'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari. Con il primo motivo denunciava violazione del d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, e del d.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4, per avere l'Ufficio considerato ricavi e redditività riferiti all'intera azienda e anche il biennio successivo alla vendita. Con il secondo motivo lamentava, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., l'omesso esame di documenti contabili e camerali che avrebbero dimostrato i ricavi effettivi del solo ramo trasporti e il carattere prevalente dell'attività commerciale della cedente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'avviamento è una componente del valore dell'azienda e che i criteri di stima previsti dal d.P.R. n. 460 del 1996 rappresentano valori minimali utili anche come indizio a favore dell'Amministrazione, restando a carico del contribuente la prova di un valore inferiore. Nel caso concreto, la detrazione dei redditi medi successivi alla cessione era legittima perché serviva a scorporare l'attività di commercio alimentari rimasta in capo alla cedente, essendo stata ceduta soltanto la parte di azienda riferibile al trasporto merci per conto terzi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge e del principio di valutazione della prova, mirava in realtà a censurare l'accertamento di merito già compiuto nei gradi di merito in un giudizio soggetto a doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 51
Norma richiamata per il potere di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro in relazione al valore dichiarato del bene o del complesso ceduto.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 52
Norma richiamata nel motivo di ricorso come parametro della rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro.
d.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4
I criteri ivi previsti sono considerati criteri minimali di stima dell'avviamento, utilizzabili dall'Amministrazione come base indiziaria, con possibilità per il contribuente di dimostrare un valore inferiore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per la censura di violazione di legge relativa alla determinazione dell'avviamento.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio formalmente dedotto per il secondo motivo, ma ritenuto in concreto non idoneo a veicolare una critica di merito.
Richiamato per lamentare l'omesso esame di documenti contabili e camerali.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove documentali da parte dei giudici di merito.
In presenza di doppia conforme, limita la proponibilità in cassazione di censure che attengano alla motivazione di merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nella cessione di ramo d'azienda, la base imponibile dell'imposta di registro può essere determinata considerando il solo ramo effettivamente trasferito, con scorporo delle attività rimaste in capo al cedente.
- I criteri di stima dell'avviamento previsti dalla normativa tributaria speciale hanno natura di valori minimali e forniscono un idoneo indizio a favore dell'Amministrazione; spetta al contribuente provare che il valore reale sia inferiore.
- L'Amministrazione finanziaria non deve dimostrare l'incongruità in astratto dei criteri legali di stima se utilizza parametri diversi, purché fornisca elementi indiziari sufficienti a sorreggere la propria pretesa.
- In cassazione, una censura formalmente costruita come violazione di legge non può essere usata per rivalutare il merito o per contestare l'apprezzamento delle prove quando la decisione impugnata è sorretta da doppia conforme.
- La parte che invoca l'omesso esame di documenti deve confrontarsi con i limiti del giudizio di legittimità e non può sollecitare una nuova valutazione fattuale dei dati già scrutinati dai giudici di merito.
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