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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21689/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla cessione di un ramo d'azienda registrata il 7 dicembre 2010. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il recupero, ritenendo corretto il valore di avviamento determinato dall'Ufficio secondo i criteri del d.P.R. n. 460 del 1996, art. 2. La società ricorrente sosteneva che l'oggetto della cessione fosse solo il ramo destinato al trasporto merci per conto terzi, comprensivo del titolo autorizzativo ma non dei beni strumentali, mentre i veicoli erano stati ceduti separatamente; quindi l'avviamento andava calcolato solo su quel ramo e non sull'intero complesso aziendale della cedente, che comprendeva anche un'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari. Con il primo motivo denunciava violazione del d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, e del d.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4, per avere l'Ufficio considerato ricavi e redditività riferiti all'intera azienda e anche il biennio successivo alla vendita. Con il secondo motivo lamentava, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., l'omesso esame di documenti contabili e camerali che avrebbero dimostrato i ricavi effettivi del solo ramo trasporti e il carattere prevalente dell'attività commerciale della cedente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'avviamento è una componente del valore dell'azienda e che i criteri di stima previsti dal d.P.R. n. 460 del 1996 rappresentano valori minimali utili anche come indizio a favore dell'Amministrazione, restando a carico del contribuente la prova di un valore inferiore. Nel caso concreto, la detrazione dei redditi medi successivi alla cessione era legittima perché serviva a scorporare l'attività di commercio alimentari rimasta in capo alla cedente, essendo stata ceduta soltanto la parte di azienda riferibile al trasporto merci per conto terzi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge e del principio di valutazione della prova, mirava in realtà a censurare l'accertamento di merito già compiuto nei gradi di merito in un giudizio soggetto a doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella cessione di ramo d'azienda, la base imponibile dell'imposta di registro può essere determinata considerando il solo ramo effettivamente trasferito, con scorporo delle attività rimaste in capo al cedente.
  • I criteri di stima dell'avviamento previsti dalla normativa tributaria speciale hanno natura di valori minimali e forniscono un idoneo indizio a favore dell'Amministrazione; spetta al contribuente provare che il valore reale sia inferiore.
  • L'Amministrazione finanziaria non deve dimostrare l'incongruità in astratto dei criteri legali di stima se utilizza parametri diversi, purché fornisca elementi indiziari sufficienti a sorreggere la propria pretesa.
  • In cassazione, una censura formalmente costruita come violazione di legge non può essere usata per rivalutare il merito o per contestare l'apprezzamento delle prove quando la decisione impugnata è sorretta da doppia conforme.
  • La parte che invoca l'omesso esame di documenti deve confrontarsi con i limiti del giudizio di legittimità e non può sollecitare una nuova valutazione fattuale dei dati già scrutinati dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieRettificaContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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