Sentenza n. 3559/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 5439/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 5439/2025, relativa all’aggiudicazione del servizio di refezione scolastica al Ristorante Lo Scoiattolo
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicatario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Althea, seconda classificata nella procedura per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, ha impugnato la sentenza del TAR che aveva dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, accolto in parte i primi motivi aggiunti e il ricorso incidentale condizionato dell’aggiudicataria, e respinto i secondi motivi aggiunti. L’appello ha riguardato tre profili. Primo: l’erronea attribuzione all’aggiudicataria di 8 punti per il sub-criterio tabellare F, relativo al possesso di certificazioni in corso di validità rilasciate da organismi accreditati per attività analoghe all’appalto; secondo Althea, il punteggio avrebbe dovuto essere calcolato attribuendo un punto per ciascuna certificazione, sicché l’aggiudicataria avrebbe dovuto ottenere 6 o, al massimo, 7 punti. Secondo, in via subordinata, l’illegittimità dell’intera procedura per incompetenza tecnica dei commissari, ritenuti privi di specifiche competenze nel settore della refezione scolastica, in violazione dell’art. 93, comma 2, d.lgs. 36/2023. Terzo, l’asserita disparità di trattamento e irragionevolezza dei punteggi attribuiti ad Althea rispetto all’aggiudicataria nei sub-criteri discrezionali A, C, E e 2.C, concernenti rispettivamente il modello organizzativo e operativo, il piano di pulizia e sanificazione, le caratteristiche dei prodotti alimentari e le iniziative per la riduzione degli scarti e il recupero delle eccedenze alimentari.
La decisione
L’appello è stato integralmente respinto. Il Consiglio di Stato ha preliminarmente rilevato che i capi della sentenza di primo grado non impugnati, relativi all’improcedibilità del ricorso introduttivo e alla rideterminazione dei punteggi per il sub-criterio D, erano ormai coperti da giudicato; anche dopo tale rideterminazione, l’aggiudicataria restava prima in graduatoria. Quanto al primo motivo, il Collegio ha interpretato letteralmente la lex specialis: il sub-criterio F prevedeva un punteggio tabellare fisso di 8 punti per il possesso delle certificazioni richieste, senza stabilire che dovesse essere attribuito un punto per ciascun certificato. Poiché il disciplinare conteneva una simile specificazione per il sub-criterio D, ma non per F, non era possibile integrarne il contenuto in via interpretativa. L’eventuale irragionevolezza della clausola avrebbe dovuto essere fatta valere mediante impugnazione della disciplina di gara, non attraverso una diversa interpretazione dopo lo svolgimento della gara. Quanto al secondo motivo, la censura sulla composizione della Commissione è stata ritenuta innanzitutto inammissibile, perché non accompagnata dalla dimostrazione di concreti travisamenti o incongruenze nelle valutazioni, né di un nesso tra la presunta carenza di competenza e gli esiti valutativi. Il Collegio ha inoltre ritenuto la censura manifestamente infondata: l’art. 93, comma 2, d.lgs. 36/2023 richiede competenze riferite ad aree tematiche omogenee, non la corrispondenza dei curricula alle singole attività dell’appalto; la competenza della Commissione va valutata globalmente e in senso sostanzialistico, potendo le professionalità dei componenti integrarsi reciprocamente. Nel caso concreto, i commissari vantavano esperienze in materia di gare pubbliche e competenze amministrative, finanziarie ed economiche ritenute sufficienti per la gara. Quanto al terzo motivo, le valutazioni sui sub-criteri A, C, E e 2.C erano espressione di discrezionalità tecnica e potevano essere sindacate solo in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti o delle risultanze istruttorie. Le doglianze di Althea si risolvevano in comparazioni soggettive tra le offerte e non individuavano errori macroscopici. In particolare, l’offerta dell’aggiudicataria risultava più dettagliata sul modello organizzativo; prevedeva anch’essa prodotti a ridotto impatto ambientale; indicava prodotti a filiera corta senza che fosse necessaria una tabella riassuntiva; e descriveva plurime iniziative coerenti con il sub-criterio relativo alla riduzione degli scarti e al recupero delle eccedenze. Le spese del grado sono state compensate per la natura tecnica delle questioni.
Norme richiamate
art. 93, comma 2, d.lgs. 36/2023
La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto
La competenza dei commissari deve essere valutata in modo complessivo e sostanzialistico, con riferimento ad aree tematiche omogenee e non alle singole attività dell’appalto; è sufficiente la prevalente presenza di componenti esperti, integrata da competenze tecniche generali in materia di gare pubbliche.
Il principio del risultato concorre a escludere l’annullamento dell’intera gara per un vizio meramente formale della composizione della Commissione quando non sia dimostrato che il vizio abbia inciso concretamente sulla valutazione delle offerte.
Massime di principio
- Nell’interpretazione della lex specialis di gara deve essere privilegiato il significato letterale e logico delle clausole; quando il disciplinare stabilisce espressamente una modalità di attribuzione del punteggio per un sub-criterio, tale modalità non può essere estesa in via analogica o integrativa a un diverso sub-criterio privo della medesima previsione.
- Un sub-criterio tabellare che preveda un punteggio fisso per il possesso di un requisito attribuisce l’intero punteggio previsto quando il concorrente dimostri il possesso del requisito, se la lex specialis non stabilisce un criterio quantitativo di graduazione collegato al numero dei documenti o delle certificazioni prodotte.
- Le contestazioni sulla composizione o sulla designazione della Commissione giudicatrice sono inammissibili, in mancanza dell’allegazione di concreti travisamenti, incongruenze o anomalie valutative riconducibili al dedotto difetto di competenza; non è sufficiente una censura astratta diretta a ottenere il controllo della regolarità formale dell’organo.
- L’esperienza richiesta ai componenti della Commissione deve riferirsi ad aree tematiche omogenee rispetto all’oggetto dell’appalto e può risultare da attività e incarichi svolti, senza necessità di uno specifico titolo di studio o di una corrispondenza puntuale con ogni singola prestazione contrattuale. La competenza può essere accertata considerando l’organo collegiale nel suo complesso e l’integrazione reciproca delle professionalità.
- Le valutazioni delle offerte tecniche espressione di discrezionalità tecnica sono sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti o delle risultanze istruttorie; la mera preferenza del concorrente per la propria offerta o il confronto soggettivo tra le proposte non dimostrano tali vizi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 1046/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 189/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 190/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 191/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 192/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 193/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →