Cassazione Civile, Ordinanza n. 34413/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un avvocato aveva assistito una cliente in una lite risarcitoria per incidente stradale, definita transattivamente. Dopo la transazione, alla cliente era stata riconosciuta una somma per il danno e all’avvocato un compenso di 1.500 euro oltre IVA. Il professionista ha poi lamentato che la compagnia assicurativa avesse comunicato alla cliente, in modo ambiguo o scorretto, che la somma complessiva dovuta al difensore fosse di 1.500 euro e non di 1.800 euro, senza precisare che l’importo era da intendersi al netto dell’IVA; ciò avrebbe indotto la cliente ad accusarlo davanti a terzi di essersi trattenuto indebitamente 300 euro. L’avvocato ha quindi agito per il risarcimento del danno asseritamente derivante dalla condotta diffamatoria o comunque illecita della compagnia. Il Giudice di Pace aveva accolto la domanda, ma il Tribunale ha riformato la decisione ritenendo non provato che la compagnia avesse ingenerato nella cliente quella convinzione errata e, comunque, non provata la condotta illecita imputata alla società. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: (1) violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancata considerazione della non contestazione di una circostanza decisiva, cioè una conversazione tra la compagnia e la cliente; (2) vizio motivazionale e omesso esame di un fatto decisivo, sempre in relazione a tale conversazione; (3) violazione dell’art. 132 c.p.c. per asserita carenza di motivazione sulla rilevanza della lettera con cui era stata indicata la somma di 1.500 euro oltre IVA. La compagnia ha resistito e proposto ricorso incidentale sulle spese, lamentando la compensazione anziché la condanna della controparte.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi del professionista perché: la circostanza principale dedotta era stata comunque contestata dalla compagnia; il principio di non contestazione non impedisce al giudice di pervenire a un diverso accertamento quando le prove acquisite smentiscano il fatto allegato; la ratio decidendi del Tribunale era il difetto di prova della conversazione telefonica in cui la cliente sarebbe stata tratta in inganno, ratio non scalfita in cassazione; la motivazione sulla lettera esisteva e, in ogni caso, il Tribunale aveva escluso anche il profilo soggettivo dell’illecito, autonomamente e non efficacemente censurato. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale della compagnia, osservando che la compensazione delle spese era stata motivata con riferimento alla natura della controversia, al comportamento processuale delle parti, al tempo trascorso dai fatti e alla giurisprudenza costituzionale richiamata dal giudice di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo a carico di entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
Il principio di non contestazione opera sul piano dell’onere della prova, ma non impedisce al giudice di accertare diversamente il fatto sulla base delle prove comunque acquisite; la mancata contestazione deve riguardare il fatto storico decisivo e non può prevalere su una ricostruzione probatoria di segno contrario.
La motivazione è sufficiente quando consenta di individuare il percorso logico seguito dal giudice e dia conto, anche implicitamente ma chiaramente, delle ragioni della decisione.
La regola della soccombenza sulle spese può essere derogata ove il giudice motivi la compensazione.
La compensazione delle spese è legittima se sorretta da gravi ragioni esplicitate dal giudice di merito, specie nel regime applicabile ratione temporis richiamato nella decisione.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma istitutiva dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non trasforma automaticamente in fatto provato ogni allegazione non specificamente contestata se il giudice, sulla base dell’intero compendio probatorio, accerta una ricostruzione diversa o ritiene non dimostrato il fatto storico decisivo.
- Quando la sentenza di merito fonda la decisione su una ratio autonoma e decisiva, il ricorrente per cassazione deve censurare specificamente tale ratio; la critica a un passaggio argomentativo secondario è inidonea a determinare la cassazione.
- Il vizio di motivazione o l’omesso esame di un fatto decisivo non sussistono se la motivazione, letta nel suo complesso, consente di comprendere la ragione della decisione e il fatto dedotto non incide sulla ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza.
- La compensazione delle spese di lite è legittima se il giudice indica in motivazione circostanze idonee a giustificarla, quali natura della controversia, comportamento processuale delle parti e tempo trascorso dai fatti.
Come è indicizzato
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