Cassazione Penale, Sentenza n. 11234/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna in relazione a più episodi di bancarotta distrattiva connessi alle società Istituto Ninetta Rosano s.r.l. (fallita il 14/07/2018) e Casa di cura Tricarico Rosano s.r.l. (fallita il 12/09/2019) e per due ipotesi di omessa dichiarazione IVA (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) riferite agli anni 2014-2015. La Corte di appello aveva ritenuto che l'imputato, in qualità di socio/amministratore di fatto, avesse posto in essere operazioni distrattive tra le quali un contratto di fitto d'azienda simulato tra le due società (canone incongruo e non effettivamente versato, trasferimento formale della gestione e dell'accreditamento dei flussi sanitari) e prelievi di denaro da cassa e conti societari. Con il ricorso si deducevano vizi di motivazione e contraddizioni (sulla congruità del canone, sull'esistenza del dolo, sul fatto che atti sarebbero stati finalizzati a salvare la nuova società, e sulla valutazione delle attenuanti/gli aggravanti), nonché vizii processuali richiamando norme del diritto fallimentare e del codice di procedura penale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorrente chiedeva una rivalutazione integrale delle fonti probatorie senza indicare specifici travisamenti di prova e che la Corte di appello aveva fornito adeguata e congrua motivazione sia sull'elemento oggettivo sia su quello soggettivo del reato di bancarotta distrattiva, evidenziando i chiari indici di simulazione (identità degli amministratori, coincidenza di sedi e personale, canone incongruo e non pagato, peggioramento della posizione debitoria della concedente e utili dell'affittuaria). Anche il motivo relativo alla valutazione delle circostanze e alla graduazione della pena è stato ritenuto infondato: il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è riservato al giudice di merito quando adeguatamente motivato. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge fallimentare (art. 216, 219, 223)
Norme richiamate con riferimento ai reati di bancarotta distrattiva e alle conseguenze delle operazioni che ledono la garanzia patrimoniale dei creditori; utilizzate per ricondurre la condotta descritta alla fattispecie di bancarotta.
Disciplina l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali (violazioni tributarie); contestata all'imputato per gli anni 2014-2015.
Legge fallimentare art. 182-bis
Richiamata con riferimento all'accordo di ristrutturazione e alla possibilità di esecuzione di atti prima dell'omologazione; la Corte ha ritenuto irrilevante tale circostanza rispetto alla valutazione di simulazione e distrazione a favore della famiglia.
Codice di procedura penale art. 546
Norma processuale invocata dal ricorrente per presunte violazioni procedurali; la Corte di cassazione ha rilevato l'assenza di specifici vizi e l'inammissibilità delle doglianze generiche.
Codice penale art. 62-bis, art. 69 e art. 133
Norme relative alle circostanze e alla determinazione della pena; la Corte ha ribadito che il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è esercizio di merito non sindacabile in cassazione se congruamente motivato.
Principi generali di determinazione della pena; richiamati per valutare la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena.
Codice di procedura penale art. 616
Prevede conseguenze per ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: condanna alle spese processuali e applicazione di sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende; applicata con determinazione in euro 3.000,00.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti e le valutazioni probatorie dei giudici di merito se il ricorrente non indica specifici e concreti travisamenti di prova: critiche generiche alla valutazione del merito sono inammissibili.
- Nei casi di operazioni tra società afferenti allo stesso gruppo familiare, gli indici di simulazione (identità degli amministratori, condivisione di sedi, personale e attrezzature, canone incongruo o non pagato) sono elementi forti per ritenere la distrazione di beni e l'alterazione della garanzia patrimoniale dei creditori.
- La circostanza che un atto sia stato compiuto nell'ambito di tentativi amministrativi o fiscali (es. ravvedimento operoso, impugnazioni tributarie, richieste di pagamento ad enti terzi) non esclude automaticamente il dolo di distrazione: occorre dimostrare specificamente che tali atti annullino gli indici di simulazione o la natura distrattiva delle operazioni.
- La valutazione del rapporto tra aggravanti e attenuanti e la conseguente determinazione della pena spettano al giudice di merito; la cassazione interviene solo se la motivazione è assente, illogica o arbitraria.
- Per contrastare una ricostruzione giudiziale fondata su plurimi indici connessi tra loro, il ricorrente deve proporre argomentazioni puntuali e dimostrare il travisamento di singole emergenze probatorie, non limitarsi a frammenti probatori favorevoli.
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