Cassazione Civile, Ordinanza n. 26099/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso e accolto il terzo; ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio di appello e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto, ha compensato tra le parti le spese del giudizio di secondo grado. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di cassazione in ragione dell'esito complessivo della lite.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte promittente)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare definito con sentenza ex art. 2932 c.c., che aveva trasferito l'immobile subordinando il pagamento del residuo prezzo. Dopo oltre quattordici anni dal passaggio in giudicato di quella sentenza, una parte ha effettuato un'offerta reale del residuo prezzo per ottenere la convalida del pagamento, ma il giudice di merito ha ritenuto giustificato il rifiuto dell'offerta. In parallelo, la controparte aveva proposto in primo grado domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare, poi rigettata dal tribunale per prescrizione. In appello, il giudice ha confermato il rigetto dell'offerta reale, ha ritenuto che il mancato pagamento del prezzo comportasse la risoluzione di diritto del rapporto con effetti restitutori ex art. 1458 c.c., ha disposto la restituzione dell'acconto versato e lo svincolo della somma depositata, e ha compensato solo in parte le spese. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: i primi due, strettamente connessi, denunciavano violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 345 c.p.c. nonché vizi motivazionali e violazione dell'art. 1458 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse disposto la restituzione in assenza di una domanda autonomamente proposta in appello, dato che la richiesta restitutoria era stata formulata solo in via subordinata all'accoglimento della domanda di risoluzione e quest'ultima non era stata riproposta; il terzo motivo denunciava violazione dell'art. 91 c.p.c. per aver la corte d'appello condannato la ricorrente al pagamento di un quarto delle spese nonostante avesse affermato l'assenza di soccombenza della stessa. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi: ha osservato che la domanda restitutoria era comunque stata effettivamente proposta nei gradi di merito e che la subordinazione rispetto alla domanda di risoluzione non impediva di valorizzarla una volta accertata la risoluzione di diritto del rapporto; ha quindi escluso il vizio di ultrapetizione e quello motivazionale. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando la contraddizione della sentenza d'appello che, da un lato, escludeva la soccombenza della ricorrente e, dall'altro, la condannava comunque a una quota delle spese del secondo grado. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente alle spese, decidendo nel merito con compensazione integrale delle spese del giudizio di appello e, per effetto dell'esito complessivo, anche delle spese di legittimità.
Norme richiamate
La sentenza ex art. 2932 c.c. produce il trasferimento del bene, ma il pagamento del prezzo resta prestazione essenziale del sinallagma; il suo inadempimento può rilevare come causa di risoluzione del rapporto, non come automatica inefficacia ex art. 1353 c.c.
Il giudice non può pronunciare oltre la domanda; tuttavia, nel caso esaminato, la domanda restitutoria era stata effettivamente proposta e poteva essere accolta una volta accertata la risoluzione di diritto.
La censura è stata ritenuta infondata perché la domanda restitutoria risultava già coltivata nei gradi di merito; non si è ravvisata una preclusione rilevante ai fini della decisione.
La risoluzione del contratto comporta il ripristino della situazione precedente e gli effetti restitutori; tali effetti presuppongono però una domanda di parte, qui ritenuta già formulata.
La condanna alle spese deve essere coerente con la soccombenza effettiva; è contraddittorio affermare l'assenza di soccombenza e poi porre comunque a carico della parte una quota delle spese del grado.
Massime di principio
- Nel caso di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c., il pagamento del prezzo conserva natura di prestazione essenziale del sinallagma: il suo mancato adempimento può fondare una risoluzione del rapporto, ma non determina di per sé l'inefficacia automatica del trasferimento.
- Gli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione ex art. 1458 c.c. richiedono una domanda di parte, ma tale domanda può ritenersi ritualmente proposta anche se formulata in via subordinata, quando il giudice accerti la risoluzione del rapporto cui essa è logicamente collegata.
- Non sussiste ultrapetizione se il giudice dispone una restituzione che trova base in una domanda effettivamente introdotta nel processo, anche se subordinata a un diverso petitum, purché il fatto costitutivo presupposto sia stato accertato.
- In tema di spese processuali, la statuizione deve essere internamente coerente con la valutazione della soccombenza: non è compatibile con l'art. 91 c.p.c. dichiarare una parte non soccombente e poi condannarla comunque, in tutto o in parte, al pagamento delle spese del grado.
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