Cassazione Penale, Sentenza n. 5816/2022 del 18/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il proscioglimento per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva ma aveva comunque disposto la confisca dei terreni. Denunciano vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che, alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 13539/2020), il giudizio di primo grado non poteva proseguire dopo la maturazione della prescrizione e che, dunque, non sarebbe stato legittimo svolgere l'istruttoria successivamente alla prescrizione per accertare i presupposti della confisca. I fatti risalgono ad agosto 2011; la prescrizione sarebbe maturata in agosto 2016, mentre l'istruttoria dibattimentale si è svolta a partire da settembre 2016 e il primo grado si è concluso successivamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Ha confermato che la confisca prevista dall'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva come la prescrizione, purché sia stato compiutamente accertato, nel contraddittorio, il fatto di lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 13539/2020) sono richiamate per precisare che il giudizio non può proseguire dopo la prescrizione al solo scopo di accertare il fatto; tuttavia, quando l'istruttoria sia stata necessariamente svolta per verificare l'eventuale maturazione della prescrizione e tale attività abbia determinato un "pieno accertamento" della lottizzazione abusiva, la confisca è legittima anche se il reato si è estinto per prescrizione. Nel caso concreto l'istruttoria, pur avendo avuto svolgimento in parte dopo la decorrenza dei termini prescrizionali, era necessaria per determinare il momento di consumazione della condotta e ha permesso un pieno accertamento: pertanto la confisca è stata ritenuta legittima. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
"La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite"
La norma autorizza la confisca dei terreni e delle opere quando il giudice penale accerta la lottizzazione abusiva; non richiede espressamente una condanna penale in primo grado, bensì l'accertamento del fatto.
Disposizione applicabile alla confisca urbanistica che consente di decidere sugli effetti della confisca anche in sede di impugnazione; recepita dalle Sezioni Unite quale supporto all'ammissibilità della confisca anche in presenza di estinzione del reato.
Impone al giudice di pronunciare immediatamente la sentenza liberatoria quando sia intervenuta una causa di non punibilità (es. prescrizione). Tuttavia, la norma non impedisce di svolgere l'istruttoria se questa è necessaria per accertare l'esistenza stessa della causa di non punibilità.
Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020 (Perroni)
Principio chiave: la confisca prevista dall'art. 44 DPR 380/2001 è compatibile con la prescrizione se c'è stato un "pieno accertamento" della lottizzazione abusiva nel contraddittorio; il giudizio non può proseguire dopo la prescrizione solo per compiere l'accertamento, salvo che l'istruttoria sia stata necessaria e abbia già assicurato il pieno accertamento.
Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002 (Conti)
Ribadisce che l'art. 129 mira a troncare attività processuali non necessarie ove emerga una causa di non punibilità; la dichiarazione di proscioglimento deve essere immediata quando detta causa sia accertata.
Corte costituzionale, sent. n. 49 del 2015
Richiamata a conferma della compatibilità fra misure ablative e principi costituzionali purché vi sia un accertamento pieno dei fatti.
Corte EDU, Grande Camera, 28/06/2018, G.I.E.M. S.r.l. c. Italia
Richiamata per la conformità delle soluzioni adottate con gli obblighi convenzionali europei, purché sussista un pieno accertamento dei fatti.
Sez. 3, n. 15310 del 25/02/2021 (Nobis) e Sez. 3, n. 31182 del 16/09/2020 (Galli)
Giurisprudenza di merito che ha ammesso la confisca urbanistica anche se la prescrizione era maturata prima della sentenza di primo grado, quando l'istruttoria era stata svolta nel contraddittorio per decidere sul merito e aveva consentito l'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi.
Massime di principio
- La confisca prevista dall'art. 44 d.P.R. n. 380/2001 è compatibile con la prescrizione del reato purché, nel corso del processo e nel rispetto del contraddittorio, sia stato raggiunto un "pieno accertamento" della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
- Il giudice deve pronunciare immediatamente la sentenza liberatoria quando sia già accertata l'esistenza della causa di estinzione (art. 129, comma 1, c.p.p.); però l'obbligo di immediatezza non impedisce lo svolgimento di attività istruttoria necessaria per verificare se tale causa sussista.
- Non è sempre necessaria una condanna penale in primo grado per disporre la confisca urbanistica: è sufficiente un compiuto accertamento dei fatti, effettuato nel contraddittorio, che giustifichi la misura ablativa.
- Se l'istruttoria è stata compiuta essenzialmente per decidere sul merito dell'imputazione (e non solo per ottenere la confisca) e tale istruttoria ha permesso di stabilire pienamente quando la condotta si è consumata, la confisca può essere legittimamente disposta anche se la prescrizione è intervenuta nel frattempo.
- Per la difesa è importante chiedere tempestivamente, durante il dibattimento, la declaratoria di estinzione per prescrizione quando i presupposti risultino già chiari; per la parte civile o per la pubblica accusa è invece fondamentale curare che l'istruttoria raccolga elementi sufficienti a dimostrare gli elementi oggettivi e soggettivi della lottizzazione abusiva qualora si intenda chiedere la confisca.
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