Sentenza n. 586/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso ai mandati di pagamento relativi a 19.176 fatture
Esito
Favorevole al ricorrente (cessionaria del credito)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, cessionaria da Banca Ifis S.p.A. dei crediti relativi all'importo forfettario e agli accessori spettanti ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 231/2002 per il ritardato pagamento di fatture, ha chiesto all'ASP di Reggio Calabria l'accesso ai mandati di pagamento emessi per le fatture indicate in un elenco allegato all'istanza del 10 marzo 2026. L'accesso era richiesto per verificare le date di liquidazione delle fatture e tutelare la propria situazione giuridico-patrimoniale, anche nell'ambito di un giudizio civile pendente relativo alla titolarità e alla quantificazione dei crediti. L'ASP ha eccepito l'inammissibilità per carenza di titolarità della situazione giuridica sottostante, sostenendo che la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non individuasse analiticamente i singoli crediti; ha inoltre dedotto l'abuso dell'accesso per aggirare le regole probatorie del giudizio civile, la sopravvenuta carenza di interesse dopo la chiusura della fase istruttoria civile e, nel merito, il carattere massivo, generico, esplorativo e sproporzionato della richiesta, riferita a 19.176 fatture emesse nell'arco di circa dieci anni. La ricorrente ha sostenuto che l'istanza fosse un accesso difensivo, specificamente motivato e funzionale alla tutela dei crediti ceduti, e non un controllo generalizzato sull'attività amministrativa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato il diritto della società ricorrente a prendere visione ed estrarre copia dei mandati di pagamento relativi alle fatture indicate nell'istanza, ordinando all'ASP di consentire l'accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, anche in più soluzioni concordate con l'interessata e salva la corresponsione dei costi di riproduzione. Ha respinto le eccezioni preliminari. In particolare, ha distinto la situazione giuridica che legittima l'accesso dalla fondatezza nel merito della pretesa creditoria: la prima richiede un rapporto giuridico o una posizione tutelata collegata ai documenti, mentre la seconda attiene al giudizio sulla pretesa sostanziale e non può essere anticipata dal giudice dell'accesso. Il contratto di cessione, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l'elenco delle fatture e gli ulteriori atti di cessione sono stati ritenuti sufficienti a comprovare, sul piano pubblicistico, la posizione legittimante l'accesso. Il rigetto della richiesta di acquisizione documentale nel giudizio civile non ha fatto venir meno l'interesse, poiché l'accesso è autonomo rispetto alle regole istruttorie di quel giudizio e i documenti possono essere utili anche per ulteriori iniziative di tutela. Il TAR ha inoltre ritenuto sussistente il nesso di strumentalità tra documenti e situazione giuridica, senza necessità di verificare la fondatezza, ammissibilità o concreta utilità dell'azione principale. Il numero elevato dei documenti non rende di per sé massiva una richiesta di accesso documentale ex l. n. 241/1990, quando essa sia specificamente collegata a una situazione giuridicamente tutelata; il carattere massivo è stato ricondotto dalla sentenza alla diversa disciplina dell'accesso civico generalizzato. La consistenza numerica avrebbe potuto incidere soltanto sulle modalità operative dell'ostensione, eventualmente mediante più interlocuzioni. L'ASP è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
Disciplinano il diritto di accesso documentale; la ricorrente deve dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
La situazione giuridicamente tutelata legittimante l'accesso è distinta dalla fondatezza della pretesa sostanziale e richiede un nesso di collegamento con la documentazione richiesta.
Il diritto di accesso è qualificato come principio generale dell'attività amministrativa, volto a favorire la partecipazione e ad assicurare imparzialità e trasparenza.
Il mancato riscontro all'istanza di accesso ha determinato il silenzio-rigetto impugnabile davanti al giudice amministrativo.
Il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.
La disposizione fonda i crediti ceduti e spiega la strumentalità dei mandati di pagamento alla verifica delle date di liquidazione e dell'eventuale ritardo.
La cessione in blocco dei crediti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, corredata dagli adempimenti pubblicitari previsti, è stata ritenuta idonea a comprovare la posizione giuridica legittimante l'accesso.
art. 58, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 385/1993
Le forme pubblicitarie richiamate dalla disciplina della cartolarizzazione contribuiscono a comprovare, sul piano pubblicistico, l'intervenuta cessione in blocco dei crediti.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013
La disciplina dell'accesso civico generalizzato, funzionale al controllo diffuso e alla partecipazione al dibattito pubblico, è distinta dall'accesso documentale difensivo; il limite delle istanze massive è stato riferito dalla sentenza alla prima fattispecie.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'accesso difensivo, la situazione giuridica che legittima l'ostensione deve essere distinta dalla fondatezza, ammissibilità o concreta utilità della pretesa sostanziale eventualmente azionata: è sufficiente che il richiedente dimostri un nesso di strumentalità tra i documenti e una posizione giuridicamente tutelata.
- L'amministrazione e il giudice dell'accesso non possono subordinare l'ostensione alla verifica della proponibilità o dell'ammissibilità dell'azione principale, né sostituirsi al giudice competente sulla pretesa sostanziale; il giudice dell'accesso non è il giudice della pretesa principale.
- La titolarità di una posizione legittimante l'accesso può essere comprovata, nell'ambito di una cessione in blocco di crediti, dal contratto di cessione, dagli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina della cartolarizzazione e dalla documentazione collegata, senza che debba essere previamente definita la fondatezza del credito ceduto.
- Nell'accesso documentale ex l. n. 241/1990, il numero elevato dei documenti richiesti non rende di per sé massiva o sproporzionata l'istanza quando essa sia specificamente motivata e funzionale alla tutela di una situazione giuridicamente tutelata; l'amministrazione può incidere sulle modalità e sui tempi dell'ostensione, anche organizzandola in più soluzioni.
- Il rigetto di una richiesta di acquisizione documentale nel giudizio civile non determina automaticamente il venir meno dell'interesse all'accesso amministrativo, che conserva autonomia rispetto alle regole istruttorie del processo civile e può essere funzionale anche a ulteriori iniziative di tutela.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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