Cassazione Penale, Ordinanza n. 22286/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di merito che l'aveva ritenuta responsabile del reato di truffa, deducendo: (1) vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità; (2) violazione di legge penale per asserita genericità e indeterminatezza del capo di imputazione, per la mancata indicazione della condotta; (3) vizio di motivazione, sotto varie forme, con specifico riferimento alla valutazione delle prove dichiarative ritenute decisive. Il ricorso si appuntava anche sulla dedotta assenza di prova dell'effettiva esecuzione materiale della condotta truffaldina e, in sostanza, contestava la ricostruzione probatoria della responsabilità della ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi e terzi motivi sono stati ritenuti generici per indeterminatezza e comunque manifestamente infondati, perché non confrontati in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, che era logica e compiutamente argomentata sulla base del compendio probatorio. È stata inoltre richiamata la regola per cui, in presenza di truffa realizzata mediante pagamento su strumenti tracciabili intestati a un soggetto, la responsabilità dell'intestatario può essere affermata in presenza di elementi concreti e circostanziati, quali l'intestazione della carta, l'accredito delle somme e la disponibilità degli strumenti di pagamento e dei codici. Il secondo motivo è stato giudicato non deducibile in cassazione perché la questione della genericità del capo di imputazione non risultava previamente proposta in appello, in applicazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato di truffa oggetto del giudizio; la Corte richiama la responsabilità per condotte truffaldine desunte da elementi documentali e testimoniali.
La censura non dedotta come motivo di appello non può essere proposta per la prima volta in cassazione, a pena di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure meramente assertive o generiche: il ricorrente deve indicare con precisione gli specifici passaggi della motivazione censurati e gli elementi di fatto da cui desume il vizio.
- Il vizio di motivazione non può essere fondato sulla semplice riproposizione di una lettura alternativa delle prove quando la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione logica, coerente e completa.
- In caso di truffa realizzata attraverso strumenti di pagamento tracciabili, la responsabilità dell'intestatario della carta può essere desunta da indici concreti quali l'intestazione dello strumento, l'accredito delle somme, la disponibilità dei codici e l'assenza di denunce di smarrimento o furto.
- L'attribuzione della responsabilità al beneficiario del profitto è rafforzata quando l'indebito vantaggio confluisce su un mezzo di pagamento intestato al soggetto e non emergono elementi idonei a spiegare diversamente la disponibilità delle somme.
- Le questioni non dedotte in appello non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione, salvo che si tratti di profili rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti dalla legge processuale.
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