Cassazione Penale, Sentenza n. 27812/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato l'aggravamento della misura cautelare (da obbligo di dimora ad arresti domiciliari) a seguito dell'episodio in cui l'imputato esplose colpi con una pistola ad aria compressa verso un conoscente che cercava di introdursi nel suo domicilio. Si denunciavano plurime violazioni di legge e vizi di motivazione: mancata qualificazione della condotta come legittima difesa domiciliare o eccesso colposo, eccessiva valorizzazione della mancata richiesta post factum d'intervento delle forze dell'ordine, e la deduzione di una maggiorata pericolosità sociale dell'imputato non adeguatamente motivata. Inoltre il difensore aveva depositato un motivo nuovo nelle more, censurando l'omessa valutazione del divieto di comunicare con terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente fondato. Ha dichiarato inammissibile il motivo nuovo perché ampliativo del petitum e non proposto in appello. Quanto al merito, ha escluso che dalla condotta della parte offesa (tentativo di introdursi in casa arrampicandosi sul balcone) risultassero ricorrere le condizioni previste dall'art. 52, comma 4, cod. pen. per qualificare l'azione come legittima difesa domiciliare; tuttavia ha censurato il Tribunale del riesame per carenze motivazionali: uso ex post di comportamenti successivi dell'imputato (violazione dell'obbligo di dimora) per giustificare l'aggravamento precedente; mancata considerazione del comportamento anomalo e provocatorio della persona offesa; insufficiente valutazione delle giustificazioni e delle dichiarazioni a favore dell'imputato e dei soccorsi prestati. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Milano per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., affinché colmi le lacune motivazionali.
Norme richiamate
art. 52 cod. pen. (comma quarto)
La Corte ha ritenuto che non fossero ricorrenti le condizioni per qualificare la condotta come legittima difesa domiciliare ai sensi dell'art. 52, comma 4: l'intrusione non era finalizzata ad un'aggressione all'incolumità o al patrimonio e quindi la giustificazione non poteva essere riconosciuta automaticamente.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente il rinvio per nuovo giudizio: la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale del riesame per colmare le carenze motivazionali.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti d'interesse e alla sinteticità dei motivi che possono essere esaminati in Cassazione rispetto al ricorso introduttivo; in particolare per delimitare i motivi riassunti in cassazione.
Principio giurisprudenziale su motivi nuovi in cassazione contro provvedimenti cautelari (Sez. 3, n. 45314/2023 e Sez. 3, n. 2873/2022 richiamate)
La Corte ha confermato il principio che il ricorso per cassazione non può introdurre questioni nuove non prospettate in appello o nell'istanza di revoca, salvo i limiti temporali e di connessione richiesti; i motivi nuovi che ampliano il petitum sono inammissibili.
Massime di principio
- I motivi nuovi introdotti in cassazione contro provvedimenti cautelari sono inammissibili se ampliano il petitum o non sono stati proposti in appello; bisogna prospettarli tempestivamente e con connessione ai motivi originari.
- Comportamenti successivi all'adozione di una misura cautelare (es. violazioni dell'obbligo imposto) possono giustificare autonomamente un aggravamento, ma non possono essere utilizzati ex post per legittimare un aggravamento già disposto sulla base di fatti anteriori senza adeguata motivazione.
- Nella valutazione dell'aggravamento cautelare per pericolosità sociale il giudice deve considerare in modo equilibrato e motivato sia la condotta dell'imputato sia il comportamento della persona offesa; fatti anomali posti in essere dalla vittima possono ridurre la rilevanza di una reazione di segno offensivo da parte dell'imputato.
- Occorre valutare e motivare espressamente le giustificazioni fornite dall'imputato (es. stato di molestia dell'offendente, soccorsi prestati) e la loro attendibilità in relazione agli altri elementi e dichiarazioni presenti nel fascicolo.
- Per disporre l'aggravamento della misura cautelare è necessaria una motivazione chiara che colleghi i fatti ritenuti allo specifico incremento delle esigenze cautelari; motivazioni generiche o ricavate da comportamenti posteriori non sono sufficienti.
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