Cassazione Civile, Ordinanza n. 12474/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel procedimento esecutivo ex art. 612 c.p.c. promosso per ottenere l'attuazione di obblighi di fare nei confronti del Ministero, il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato inammissibile il ricorso; la Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello avverso tale ordinanza, ritenendo che il provvedimento del g.e. non fosse appellabile ma solo opponibile ex art. 617 c.p.c. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con due motivi, da un lato la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, sostenendo che il mero richiamo a precedenti giurisprudenziali non bastasse a motivare; dall'altro la violazione degli artt. 612 e 617 c.p.c., assumendo che l'ordinanza resa dal g.e. avesse natura sostanzialmente decisoria e fosse quindi appellabile, o comunque che l'orientamento seguito fosse errato quanto alla natura e al regime di impugnazione dell'atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione per relationem non è apparente quando i precedenti richiamati sono chiaramente collegati alla fattispecie concreta e consentono di ricostruire la ratio decidendi; nel caso, la Corte d'appello aveva richiamato principi pertinenti alla contestata ordinanza ex art. 612 c.p.c., resa in eccesso rispetto ai poteri del g.e., sicché la decisione era comprensibile. Ha respinto anche il secondo motivo, ribadendo che l'ordinanza ex art. 612 c.p.c. che travalichi i limiti dell'istituto e risolva una controversia tra le parti non assume natura di sentenza in senso sostanziale né è appellabile; essa resta una decisione sommaria conclusiva della fase sommaria dell'esecuzione, contro la quale la tutela va esercitata con l'opposizione e poi con il giudizio di merito previsto dall'art. 616 c.p.c. La Corte ha inoltre dato atto della nullità della notifica al Ministero ma ha omesso la rinnovazione per ragioni di economia processuale, attesa l'infondatezza del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese, perché il resistente non ha svolto difese; è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di nullità per motivazione apparente è infondata se la sentenza, pur sintetica o redatta per relationem, consente di ricostruire la ratio decidendi e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
È il parametro invocato per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto insussistenti entrambe le doglianze.
art. 111 Cost.
La motivazione per relationem è sufficiente se raggiunge il minimo costituzionale, cioè se permette di comprendere le ragioni della decisione.
L'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione nell'ambito di tale procedimento, anche se eccede i poteri del g.e. e risolve una contesa tra le parti, non assume natura di sentenza sostanziale e non è appellabile.
Il rimedio avverso l'ordinanza del g.e. che si ritenga illegittima è l'opposizione agli atti esecutivi, non l'appello.
La Corte esclude che l'ordinanza ex art. 612 c.p.c. travalicante i poteri del g.e. possa essere qualificata come sentenza sostanziale decisiva di opposizione all'esecuzione.
La tutela della parte contro la decisione sommaria resa nella fase esecutiva si completa mediante l'introduzione del giudizio di merito successivo all'opposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione per relationem non è viziata da apparenza quando il rinvio a precedenti giurisprudenziali è esplicitamente collegato alla fattispecie concreta e consente di individuare la ratio decidendi; è invece apparente solo se il richiamo è acritico e non permette di capire il percorso logico-giuridico del giudice.
- L'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione ex art. 612 c.p.c. che, travalicando i limiti dell'istituto, risolva una controversia tra le parti non diventa per ciò solo una sentenza in senso sostanziale e non è appellabile.
- Contro l'ordinanza esecutiva ritenuta illegittima il rimedio è l'opposizione ex art. 617 c.p.c.; la tutela di merito va poi coltivata secondo il modello processuale previsto per l'opposizione, non mediante appello.
- Ai fini del controllo di legittimità sulla motivazione è decisivo che la fattispecie concreta sia univocamente individuabile nella sentenza: se il fatto controverso è chiaramente richiamato, anche una motivazione sintetica può soddisfare il minimo costituzionale.
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