Cassazione Penale, Sentenza n. 24683/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 99 e 157 cod. pen., sostenendo che le condotte poste a base della ritenuta recidiva sarebbero state depenalizzate e che, per tal motivo, il reato ascritto sarebbe estinto per prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'accordo sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p. abbia comportato la rinuncia a determinate censure, limitando la cognizione del giudice di secondo grado e precludendo l'impugnazione su questioni alle quali il ricorrente ha rinunciato. Ha inoltre rilevato l'assenza di specificità del ricorso, che non indica quali fattispecie sarebbero state depenalizzate, e ha confermato il principio per cui errori di valutazione circa la sussistenza della recidiva non costituiscono illegittimità della pena salvo che non producano una pena che esca dallo "schema legale" (pena illegale). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00 in via equitativa.
Norme richiamate
L'accordo sulla pena in appello limita la cognizione del giudice di secondo grado e comporta la rinuncia a contestazioni connesse all'accertamento della responsabilità o a vizi che non siano espressamente riservati; le doglianze proponibili sono pertanto solo quelle relative alla volontà della parte, al consenso del pubblico ministero, al contenuto della pronuncia e all'applicazione di una pena illegale.
Le cause di proscioglimento previste dall'art.129 (es. cause estintive o di non punibilità) non devono essere esaminate dal giudice d'appello quando la parte abbia rinunciato alle impugnazioni in funzione dell'accordo sulla pena.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla determinazione della recidiva: il ricorso sosteneva che precedenti fattispecie depenalizzate avrebbero inciso sul calcolo della pena; la Corte ha ritenuto la censura generica e non specificata, dunque inammissibile.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di prescrizione; la Corte ha osservato che la deduzione non è stata sufficientemente dettagliata e che, in ogni caso, questioni riguardanti la valutazione della recidiva non sono sindacabili se non determinano una pena illegale.
Prevede le spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha imposto il pagamento delle spese al ricorrente.
Riferimento operativo e giurisprudenziale al patteggiamento: la Corte ha richiamato il principio secondo cui nei procedimenti di patteggiamento non rilevano gli errori nei passaggi di determinazione della pena se non si traducono in pena illegale.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione alla possibilità di imporre la somma alla Cassa delle Ammende: la Corte ha valutato l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità e ha disposto comunque un versamento equitativo di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Se in appello è stato concluso un concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., il ricorrente rinuncia a contestazioni che non siano espressamente riservate; molte questioni di merito (inclusa la verifica completa della responsabilità o di cause di proscioglimento) diventano precluse.
- In caso di patteggiamento o accordo sulla pena, la Corte di legittimità sindaca solo vizi formali o la sussistenza di una pena illegale (cioè una pena che, per genere, specie o valore, esce dallo schema legale previsto), non singoli errori nella valutazione della recidiva o in altri passaggi argomentativi.
- Le censure generiche che non indicano in modo preciso le fattispecie, i periodi o gli atti ritenuti rilevanti (ad es. quali antecedenti sarebbero stati depenalizzati) sono inammissibili.
- Quando si contesta la ricorrenza della recidiva, è necessario specificare e documentare quali precedenti non dovrebbero essere computati; l'assenza di specificità rende la censura inammissibile.
- Il ricorrente rischia condanna alle spese e, in presenza di determinati requisiti, il versamento alla Cassa delle Ammende; valutare attentamente la fondatezza e la specificità delle doglianze prima di proporre ricorso contro sentenze frutto di accordo sulla pena.
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