Cassazione Penale, Sentenza n. 44891/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per i reati indicati (art. 495 c.p., capo A, e art. 385 c.p., capo B) con due motivi: 1) nullità della sentenza per presunta illegittima comunicazione della "motivazione contestuale" nel procedimento cartolare ex legge n.176/2020, sostenendo che la motivazione è stata integralmente comunicata al difensore solo il 28/02/2023 dopo ritardi di cancelleria; 2) doglianza sulla configurabilità del delitto di evasione: contesta che una mera uscita dal luogo di restrizione, senza una apprezzabile "cesura spazio-temporale", possa integrare il reato di evasione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che, nei procedimenti cartolari con motivazione contestuale secondo la disciplina emergenziale, il termine per impugnare (15 giorni) decorre dalla data di comunicazione del provvedimento ex art. 585, comma 2, lett. a), c.p.p.; eventuali ritardi di comunicazione non inficiano la validità della sentenza ma solo il dies a quo. Il difensore ha riferito la comunicazione il 28/02/2023 e il ricorso è stato depositato l'8/03/2023, quindi tempestivo. Sul secondo motivo la Corte ha confermato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di evasione si integra con qualsiasi allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare, indipendentemente dalla durata o dalla distanza. Per questi motivi il ricorso è dichiarato infondato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina emergenziale che ha introdotto modalità per il giudizio cartolare e la motivazione contestuale in appello; la Corte ricorda che i termini di impugnazione previsti dalla disciplina decorrono dalla comunicazione del provvedimento.
art. 585, comma 2, lett. a), c.p.p.
"decorrenza del termine di impugnazione dalla comunicazione del provvedimento"
La Corte interpreta la norma nel senso che, anche per le sentenze con motivazione contestuale rese nel procedimento cartolare, il termine di 15 giorni per il ricorso per cassazione decorre dalla data di comunicazione del provvedimento; eventuali errori/ritardi nella comunicazione incidono solo sul dies a quo e non sulla validità della sentenza.
Norma sostanziale relativa al reato contestato (capo A); la sentenza di merito è stata confermata nei suoi effetti di condanna relativamente a tale fattispecie.
Norma sostanziale relativa al reato contestato (capo B); la Corte d'appello aveva condannato il ricorrente anche su questo capo e la Cassazione ha confermato la valutazione di sostanza collegata all'elemento materiale dell'allontanamento.
Massime di principio
- Nei procedimenti cartolari con motivazione contestuale (legge n.176/2020) il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione del provvedimento: ritardi nella comunicazione incidono sul dies a quo ma non annullano automaticamente la sentenza.
- Per contestare la decorrenza del termine a causa di una comunicazione irregolare, è cruciale documentare e provare l'effettiva data di ricezione della motivazione; ciò può giustificare un differente calcolo del termine d'impugnazione.
- La giurisprudenza di legittimità considera integrato il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare, indipendentemente dalla durata e dalla distanza. Pertanto, per impugnare una condanna per evasione è necessario sollevare questioni diverse (es. errore di fatto, mancanza di elemento soggettivo, autorizzazione preventiva, stato di necessità, vizio procedurale) piuttosto che puntare sulla brevità o prossimità dell'allontanamento.
- In caso di esito negativo del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali; è quindi opportuno valutare la fondatezza delle questioni impugnatorie e la loro congruenza con l'orientamento consolidato della Cassazione prima di proporre ricorso.
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