Cassazione Civile, Sentenza n. 18715/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, riformando il primo grado, aveva annullato l'avviso di accertamento TARES 2013 per euro 240.841, sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere non tassabili porzioni del centro commerciale e il parcheggio in quanto: i rifiuti sarebbero stati smaltiti da ditte specializzate (quindi speciali non urbani), le superfici produttrici di rifiuti speciali sarebbero state oltre i limiti di assimilazione previsti dal regolamento comunale, il Comune non aveva dimostrato la propria organizzazione per il ritiro di tali rifiuti e il parcheggio era da considerare pertinenziale e quindi escluso dalla tassazione. Il ricorso di cassazione lamenta sei motivi tra cui vizi di interpretazione e applicazione dell'art. 14 del d.l. 201/2011 (TARES), omessa individuazione delle superfici dove si formano di regola rifiuti speciali, errata valutazione dei limiti quantitativi di assimilazione, indebita esclusione sia della quota variabile sia della quota fissa della tassa e il mancato onere probatorio del contribuente in relazione al parcheggio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi primo, secondo, quarto e quinto del ricorso del Comune e ha rigettato il terzo; il sesto è stato assorbito. In sintesi: 1) è stato affermato che la dichiarazione presentata dalla contribuente nel 2015 non poteva avere effetto retroattivo sull'anno 2013 (annullamento della decisione della CTR su questo punto); 2) la CTR ha omesso di individuare e verificare le superfici dove si producono di regola rifiuti speciali e doveva farlo; 3) non è ammissibile escludere la quota fissa della tassa per le superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti urbani (la quota fissa resta dovuta anche se il contribuente smaltisce autonomamente i rifiuti speciali); 4) il contribuente ha l'onere di provare l'esistenza dei presupposti di esenzione per i parcheggi e la sola affermazione di pertinenzialità non è sufficiente. Per questi motivi la sentenza della CTR è cassata e la causa è rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati; regolazione delle spese di lite a carico della parte soccombente come da dispositivo.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 201/2011 conv. in legge 214/2011 (TARES)
Stabilisce che la superficie assoggettabile è quella dichiarata o accertata ai fini dei precedenti prelievi; le parti di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali non concorrono alla base imponibile se il produttore dimostra l'avvenuto trattamento; variazioni dichiarative non hanno effetto retroattivo e spettano al contribuente oneri informativi e probatori per ottenere riduzioni
art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
commi relativi all'obbligo per la tassa e alle esclusioni
Principio della presunzione che aree occupate o frequentate producono rifiuti urbani salvo prova contraria a carico del contribuente; eventuali esenzioni o riduzioni devono essere dedotte e provate dal contribuente
Regola l'onere della prova: spetta al contribuente provare i fatti costitutivi dell'esenzione o della riduzione della base imponibile per la tassa sui rifiuti
Regolamento comunale TARES (artt. 6, 9, 18, 47, 52, 53)
articoli richiamati nel ricorso e nella sentenza di merito
Il regolamento comunale può fissare criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali; tuttavia i limiti ivi previsti devono essere provati in fatto e valutati dal giudice di merito
Consente il ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto o per motivi di legittimità sulla motivazione, purché non si trasformi il giudizio di legittimità in una rivalutazione delle prove
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione
Principio secondo cui la tassa sui rifiuti ha una parte fissa (sempre dovuta per il possesso/detenzione della superficie) e una parte variabile (esente quando il contribuente produce esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili e li smaltisce autonomamente), e che le variazioni dichiarative non hanno efficacia retroattiva
Massime di principio
- La dichiarazione o istanza presentata successivamente al periodo impositivo non ha effetto retroattivo: per anni anteriori conta quanto dichiarato o accertato in quegli anni; il contribuente deve tempestivamente denunciare variazioni per ottenere effetti antecedenti
- L'onere di provare che una porzione di superficie produce di regola rifiuti speciali e che il relativo smaltimento è stato effettuato secondo normativa grava sul contribuente; senza documentazione idonea la riduzione non opera
- La tassa sui rifiuti ha una componente fissa, dovuta in relazione al possesso/detenzione della superficie e non alla effettiva produzione di rifiuti; la quota fissa non è esonerabile con la sola prova di smaltimento autonomo dei rifiuti
- I parcheggi, in linea generale, sono considerati aree frequentate e quindi presuntivamente produttive di rifiuti: la loro esclusione richiede prova specifica della pertinenzialità o di condizioni oggettive di inidoneità alla produzione di rifiuti
- In sede di cassazione la Corte verifica corretta applicazione e interpretazione del diritto ma non riconsidera la valutazione delle prove di fatto già fatta dal giudice del merito; chi contesta decisioni di fatto rischia l'inammissibilità del motivo come ricognizione di merito
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