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Sentenza

Sentenza del 02/09/2022 n. 25866 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano impugnato intimazioni di pagamento connesse a cartelle di pagamento per IVA, IRPEF e IRAP relative agli anni 1996, 2000 e 2001. In primo grado la CTP di Catania aveva accolto il ricorso per mancata prova della valida notifica delle cartelle. La società Serit Sicilia s.p.a. aveva proposto appello e la CTR di Sicilia (sez. staccata di Catania) aveva parzialmente accolto l'appello ritenendo valida la notifica di una cartella e non provata quella delle altre due. I ricorrenti (eredi di S.R.) hanno quindi proposto ricorso per cassazione, ma in data 23 giugno 2022 hanno depositato una memoria con la quale hanno dichiarato di rinunciare al ricorso; tale atto di rinuncia non risultava notificato alla parte costituita. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, non essendo la rinuncia notificata alle parti costituite o comunicata agli avvocati con visto, essa non estingue il processo ma è comunque indicativa del venir meno dell'interesse al ricorso e ne determina l'inammissibilità. Le spese di questo giudizio sono compensate. Non è stato imposto il pagamento del "doppio contributo" perché la causa di inammissibilità è sopravvenuta. Si fa anche riferimento alla rinuncia motivata dall'adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n.193/2016.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse con il visto; in difetto tale rinuncia non estingue il processo ma può determinare l'inammissibilità del ricorso per venuto meno dell'interesse.

  • D.L. n. 193 del 2016

    Citato come causa della rinuncia del ricorso (adesione alla definizione agevolata/rottamazione), ossia la scelta dei ricorrenti di definire le pendenze tributari mediante la procedura agevolata prevista dal decreto.

  • Giurisprudenza richiamata

    Cass. Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. civ., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass. civ., 12 novembre 2015, n. 23175

    Principi consolidati: la mancata notifica della rinuncia impedisce l'estinzione del processo ma la stessa può far venir meno l'interesse al ricorso, giustificando l'inammissibilità; e il 'doppio contributo' non è dovuto se l'inammissibilità è sopravvenuta.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere comunicata/ notifica­ta alle parti costituite o ai loro difensori (con visto), altrimenti non estingue il processo ma può comunque provocare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.
  • Se la rinuncia è motivata dall'adesione a una procedura di definizione agevolata (es. D.L. n.193/2016), ciò giustifica la rinuncia e può portare alla compensazione delle spese processuali.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cioè dipende da eventi intervenuti dopo il deposito del ricorso), non si applica il cosiddetto 'doppio contributo' a carico del ricorrente.
  • La mancata prova della notifica delle cartelle di pagamento può portare all'accoglimento del ricorso in primo grado; tuttavia, la cassazione può diventare irrilevante se il ricorrente rinuncia o perde l'interesse in corso di causa.
  • In caso di pluralità di atti (più cartelle), il giudice deve considerare separatamente la prova della notifica di ciascuna cartella: la validità di una non implica automaticamente quella delle altre.

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