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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23086/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la sua condanna per il delitto di cui all'art. 494 c.p. I motivi dedotti erano due: il primo denunciava un vizio di motivazione sull'attribuzione del fatto all'imputato, contestando in particolare le modalità di sottoscrizione del contratto, la valutazione della versione della persona offesa, la rilevanza del consenso di quest'ultima e la presunta commistione tra profili penali e civili; il secondo lamentava la violazione dell'art. 494 c.p. quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato. La Corte ha ritenuto che entrambe le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una ricostruzione alternativa del fatto, senza dedurre travisamento della prova e senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 494 c.p.

    Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; il ricorso non ha individuato specifici errori di legittimità sulla sussistenza dei relativi elementi costitutivi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01

    Richiamata per affermare che dall'evidente inammissibilità dell'impugnazione possono desumersi profili di colpa a carico del ricorrente.

  • Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01

    Richiamata per affermare che non è consentito in sede di legittimità prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti senza dedurre travisamento della prova.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove, se non viene dedotto specificamente un travisamento della prova o un vizio realmente attinente alla motivazione.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo effettivo con la motivazione della decisione impugnata e si limita a riproporre una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali; inoltre, se l'inammissibilità è evidente e denota colpa nella proposizione dell'impugnazione, può essere disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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