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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13120/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso monitorio proposto da una società per il pagamento di due fatture relative a lavori eseguiti: una fattura risultava già pagata prima della notifica del decreto ingiuntivo, mentre per la seconda il credito era subordinato alla consegna dei certificati di collaudo, avvenuta secondo il giudice di merito solo dopo l'emissione del decreto ma prima della sua notificazione. Nel giudizio di opposizione il tribunale revocava il decreto, riconosceva che la prima fattura era stata saldata e che la seconda era divenuta esigibile solo successivamente, compensava integralmente le spese per reciproca soccombenza ma condannava d'ufficio l'opposta ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. La corte d'appello, su gravame della società creditrice, eliminava la condanna ex art. 96 c.p.c. e rideterminava le spese, ponendo a carico del fallimento due terzi delle spese di primo grado e l'intero onere del secondo grado. Il fallimento ricorreva per cassazione con cinque motivi: contestava asserite contraddizioni della sentenza d'appello sulla data del pagamento e della notifica; deduceva violazione degli artt. 149 e 633 c.p.c. quanto al decreto ingiuntivo emesso e notificato; censurava la ritenuta esigibilità del credito della seconda fattura; lamentava la revoca della compensazione integrale delle spese; e impugnava l'eliminazione della condanna ex art. 96 c.p.c., sostenendo la mala fede della controparte per avere azionato e mantenuto la pretesa anche su somme già pagate o non ancora esigibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, osservando che la corte territoriale aveva valorizzato il momento della richiesta e consegna del decreto per la notifica, non il perfezionamento della notifica stessa, e che comunque la decisione d'appello non aveva fondato la propria soluzione sulla legittimità originaria del monitorio, ma sulla mancanza di malafede e sulla correttezza della regolazione delle spese. Ha inoltre confermato che la condanna ex art. 96 c.p.c. non è applicabile in presenza di soccombenza reciproca e che la valutazione sulla ripartizione delle spese e sulla sussistenza della responsabilità aggravata è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, se adeguatamente motivato. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di motivazione deve confrontarsi con la reale ratio della decisione impugnata; una dedotta contraddittorietà è irrilevante se la sentenza d'appello non ha affermato ciò che il ricorrente le attribuisce.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al perfezionamento della notificazione, ma ritenuto non decisivo rispetto alla questione affrontata dalla corte territoriale.

  • art. 633 c.p.c.

    La censura monitoria è stata ritenuta non decisiva perché la corte d'appello ha fondato la decisione sulla buona fede e sulla maturazione della pretesa nel momento rilevante per l'azione monitoria/opposizione.

  • art. 92 c.p.c.

    La regolazione delle spese e la valutazione della soccombenza reciproca rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito; la compensazione integrale non può essere sindacata se sorretta da motivazione non illogica.

  • art. 96 c.p.c.

    oltre che alle spese, al risarcimento dei danni

    La condanna per lite temeraria presuppone la soccombenza della parte e si aggiunge alle spese di lite; non può essere pronunciata in presenza di soccombenza reciproca e la compensazione delle spese è indice di non temerarietà.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il controllo di legittimità non consente di riesaminare il merito se la censura non colpisce la ratio decidendi o pretende una rivalutazione del fatto.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. presuppone una parte soccombente e non è compatibile, di regola, con una decisione che abbia riconosciuto soccombenza reciproca e compensato le spese di lite.
  • La compensazione delle spese costituisce un significativo indice della non temerarietà della lite; la mala fede o colpa grave non possono essere affermate in modo coerente se il giudice ha ricostruito una reciproca soccombenza o una controversia non connotata da consapevole pretesa infondata.
  • Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a contestare profili fattuali o argomentazioni non decisive.
  • La valutazione della misura della soccombenza reciproca e della conseguente ripartizione o compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • L'accertamento della responsabilità aggravata è rimesso al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se la motivazione sulla insussistenza di mala fede o colpa grave è logicamente e compiutamente esposta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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