Cassazione Penale, Sentenza n. 14851/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello; in cassazione deduce la violazione degli artt. 159-169 c.p.p., sostenendo che il decreto di irreperibilità emesso nel corso delle indagini preliminari non poteva essere utilizzato per la notificazione del decreto di citazione a giudizio disposta dal P.M., e che quindi la notifica del decreto di citazione al Tribunale di Pesaro e la sentenza di primo grado sarebbero nulle. In precedenti gradi erano state inoltre sollevate censure sulla notificazione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., sulla validità della notificazione del decreto di citazione a giudizio in Tribunale e sulla notificazione dell'estratto contumaciale e del decreto di citazione a giudizio in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e per effetto del giudicato sulle questioni già decise nel precedente annullamento con rinvio. In particolare: le doglianze relative all'avviso ex art. 415-bis e alla notifica del decreto di citazione in Tribunale erano già state ritenute, rispettivamente, inammissibili ed infondate nella pronuncia precedente; la questione sulla validità del decreto di irreperibilità è stata affrontata dalla giurisprudenza richiamata, secondo cui la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi conoscibili al momento dell'esecuzione; le doglianze riproposte risultavano quindi precluse dal giudicato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; non sono state riconosciute spese alla parte civile per mancanza di contributo effettivo alla decisione.
Norme richiamate
La nullità della notificazione dell'avviso ex art. 415-bis è qualificata come "nullità generale a regime intermedio" che deve essere eccepita tempestivamente, ovvero fino alla deliberazione della sentenza di primo grado; se la censura è proposta tardivamente (es. solo in cassazione) è inammissibile.
Le norme regolano le modalità di notificazione; il ricorrente le invoca per sostenere la nullità delle notificazioni successive al decreto di irreperibilità, ma la Corte rileva che la questione è stata già valutata e che la validità delle notifiche si valuta anche alla luce della completezza delle ricerche al momento della loro esecuzione.
Indicano il reato contestato al ricorrente (truffa e circostanza aggravante ex art. 61 n.7); la decisione di cassazione riguarda questioni processuali e non la ricostruzione del fatto sostanziale.
artt. 610 e 611 cod. proc. pen.
Norme sul rito camerale non partecipato; la Corte applica il principio che, in tali procedimenti, la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese processuali solo se ha effettivamente fornito un contributo utile alla decisione, altrimenti la liquidazione non è dovuta.
Giurisprudenza consolidata (Sez. 3: Aerts, Erhan e altra giurisprudenza richiamata)
Principio interpretativo secondo cui la completezza delle ricerche per il decreto di irreperibilità si valuta con riferimento agli elementi conosciuti o conoscibili al momento in cui le ricerche sono effettuate; notizie sopravvenute non invalidano ex post la procedura se le ricerche erano complete al momento della loro esecuzione.
Massime di principio
- Le nullità "generali a regime intermedio" (es. notificazione avviso ex art. 415-bis) devono essere eccepite tempestivamente, cioè fino alla deliberazione della sentenza di primo grado; sollevare tali nullità solo in cassazione è generalmente tardivo e porta all'inammissibilità della censura.
- La legittimità del decreto di irreperibilità e delle notifiche operate sulla sua base va valutata in relazione alla completezza delle ricerche al momento in cui furono svolte: informazioni sopravvenute non annullano automaticamente la procedura se al tempo le ricerche erano adeguate.
- Questioni già decise con pronuncia passata in giudicato o espressamente risolte in precedenti gradi non possono essere riassunte con censure identiche in successivi ricorsi (effetto preclusivo/giudicato).
- Nel rito camerale non partecipato, la parte civile ottiene il rimborso delle spese di legittimità solo se dimostra di aver fornito un contributo effettivo e utile alla decisione; una mera richiesta di condanna alle spese senza controdeduzioni specifiche non è sufficiente.
- Chi ritiene invalide notifiche o provvedimenti connessi deve sollevare tempestivamente le eccezioni nel corso del processo e, se necessario, chiedere la relativa statuizione nel grado di merito per non perdere la possibilità di impugnare per tali vizi.
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