Cassazione Civile, Ordinanza n. 00856/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Dopo un primo rigetto per prescrizione presuntiva, la vicenda è stata oggetto di legittimità con cassazione con rinvio; in sede di rinvio il Presidente del Tribunale ha liquidato al difensore una somma per il primo grado e per la legittimità, ma ha omesso di provvedere sulle spese del giudizio di rinvio. Il difensore ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio, nel quale il Ministero era rimasto soccombente, avrebbe dovuto liquidare anche le spese di quel grado. Il Ministero ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso, affermando che nel procedimento di opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato si applicano le regole generali sulle spese di lite e che l’omessa statuizione sulle spese del giudizio definito dal provvedimento integra un vizio di omessa pronuncia, non un mero errore materiale. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato l’ordinanza impugnata e ha deciso nel merito, condannando il Ministero della Giustizia a pagare al ricorrente le spese del giudizio di rinvio, liquidate in euro 350,00 oltre accessori, nonché le spese del giudizio di legittimità, poste a carico del controricorrente.
Norme richiamate
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è reclamabile/opponibile con gli strumenti previsti dalla normativa speciale.
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L’opposizione al decreto di pagamento si propone secondo il rimedio previsto dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione è disciplinato dal rito indicato da tale norma.
Il procedimento ha natura contenziosa e, quindi, è soggetto alle regole generali sulla soccombenza e sulla regolazione delle spese di lite; l’omessa pronuncia sulle spese costituisce vizio della decisione.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
In assenza di ulteriori questioni di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito dopo la cassazione.
La mancata statuizione sulle spese non è correggibile come mero errore materiale, ma va fatta valere con impugnazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la natura contenziosa comporta l’applicazione delle regole ordinarie sulla soccombenza e sulla liquidazione delle spese di lite.
- L’omessa pronuncia sulle spese di un giudizio definito con provvedimento decisorio integra un vizio processuale e non un semplice errore materiale emendabile con correzione.
- Quando il giudice di legittimità dispone di tutti gli elementi necessari e non occorrono accertamenti di fatto, può cassare il provvedimento impugnato e decidere la causa nel merito, regolando direttamente le spese del grado omesso e quelle del giudizio di cassazione.
- La parte rimasta soccombente nel grado di rinvio deve essere condannata al pagamento delle spese di quel grado, se la relativa domanda è stata ritualmente proposta e il giudice vi abbia omesso di provvedere.
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