Ordinanza n. 370/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria n. 24/2025, nonché comunicazione di avvio del procedimento di annullamento e contestuale sospensione cautelare
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune ha annullato in autotutela il permesso di costruire in sanatoria n. 24/2025, chiedendone la sospensione cautelare. Dagli atti emerge che l'Amministrazione ha fondato l'annullamento, in particolare, sulla mancata ottemperanza entro novanta giorni all'ordinanza di demolizione n. 3132 del 30 giugno 2023, termine che sarebbe scaduto il 28 settembre 2023 ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone in dettaglio le singole censure di legittimità articolate nel ricorso, ma rileva il rischio che dalla vicenda derivi l'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria. La decisione è stata assunta sulla base di una valutazione sommaria propria della fase cautelare, senza definire il merito delle censure. Il giudice ha ravvisato il periculum in mora nel rischio che, nelle more del giudizio, si consolidino gli effetti acquisitivi previsti dall'art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, con possibile trasferimento della proprietà dell'immobile al Comune e conseguente pregiudizio grave e difficilmente reversibile. Ha inoltre ritenuto che la sospensione temporanea, di natura conservativa, non arrecasse un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico, poiché mantiene integra la situazione controversa sino alla decisione di merito. All'esito del bilanciamento degli interessi, è stata accordata prevalenza all'esigenza di evitare il consolidamento di effetti potenzialmente irreversibili. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 3 marzo 2027.
Norme richiamate
annullamento in autotutela
La disposizione è richiamata quale base normativa del procedimento comunale di annullamento d'ufficio del permesso di costruire in sanatoria; l'ordinanza non definisce in via conclusiva la sussistenza dei relativi presupposti.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
termine di novanta giorni
Il mancato adempimento all'ordine di demolizione entro il termine previsto può determinare, ricorrendone i presupposti, l'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale. Tale effetto è stato ritenuto potenzialmente grave e difficilmente reversibile ai fini cautelari.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare esaminata dal TAR.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può sospendere un provvedimento quando il mancato accoglimento della misura esponga il ricorrente al rischio concreto di un effetto acquisitivo sulla proprietà potenzialmente irreversibile o difficilmente reversibile, anche senza definire il merito delle censure.
- Il rischio di acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale derivante dal mancato adempimento all'ordine di demolizione entro il termine previsto dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 integra un pregiudizio grave e difficilmente reversibile valutabile ai fini del periculum in mora.
- Nel bilanciamento cautelare, la sospensione temporanea di un provvedimento può prevalere sull'interesse pubblico quando abbia natura meramente conservativa, sia limitata alla durata del giudizio e non comprometta irreparabilmente l'esercizio successivo dei poteri amministrativi.
- La tutela cautelare può essere accordata per impedire il consolidamento di effetti patrimoniali irreversibili nelle more della decisione di merito, anche quando la valutazione del fumus sia assorbita o non esplicitata nell'ordinanza.
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