Cassazione Penale, Ordinanza n. 24542/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 640 c.p., sostenendo in modo generico l'assenza di prova degli artifizi e raggiri e della riferibilità all'imputato della condotta contestata. Con il secondo motivo lamentava violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per l'eccessività della pena, ritenuta sproporzionata rispetto al fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente assertivo e privo di una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato la ricostruzione della persona offesa, ritenuta attendibile e riscontrata da documentazione. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva evidenziato l'assenza di elementi positivi per le attenuanti generiche, i precedenti penali dell'imputato e la particolare complessità della condotta fraudolenta, giustificativa dello scostamento dal minimo edittale. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata dal ricorrente per contestare la sussistenza del reato di truffa; la Corte rileva che la censura era generica e non confrontata con la motivazione d'appello
richiamato in relazione alle attenuanti generiche; la Corte conferma il diniego per assenza di elementi positivi a favore dell'imputato
richiamato per contestare la quantificazione della pena; la Corte ritiene non illogica la valutazione di merito, fondata su precedenti penali e complessità della condotta
base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una condanna per truffa non è sufficiente dedurre in modo apodittico l'assenza di prova degli artifizi e raggiri o della riferibilità della condotta all'imputato: occorre una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
- La censura di violazione di legge o di vizio motivazionale è inammissibile quando non si confronta con gli snodi decisivi della decisione di merito, specie se la condanna si fonda sulla credibilità della persona offesa e su riscontri documentali.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e valorizzi precedenti penali e caratteristiche concrete della condotta ai fini della pena.
- La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se il giudizio di merito sia manifestamente illogico o privo di motivazione; non basta opporre una diversa valutazione di merito sulla gravità del fatto.
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