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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13702/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che li aveva condannati, deducendo: 1) utilizzo illegittimo di dichiarazioni rese da persone alloglotte senza interprete ufficiale (vizi di utilizzabilità probatoria) e travisamento della prova rispetto a un video; 2) carenza della condizione di procedibilità per il reato di lesioni (a seguito del D.Lgs. 10/10/2022 n.150, che avrebbe trasformato il reato in perseguibile a querela); 3) criticità sulla valutazione di un file audio (presunta incongruità tra orario di registrazione e verbalizzazione e mancato accertamento della provenienza della voce); 4) errata applicazione della recidiva e mancata ponderazione delle circostanze attenuanti/agggravanti; 5) eccessività della pena rispetto ai fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivazioni principali: il mancato utilizzo di interprete non invalida automaticamente le dichiarazioni se il dichiarante è stato assistito da persona capace di tradurre; nel rito abbreviato questioni di inutilizzabilità sono in gran parte precluse (art. 438, comma 6-bis c.p.p.); le doglianze che chiedono una rivalutazione dei fatti o del materiale probatorio (video/audio) sono inammissibili in cassazione perché attengono al merito e alla valutazione delle prove; le lesioni contestate erano aggravate e quindi perseguibili d'ufficio nonostante la novella del 2022; l'orario del file audio è compatibile con la verbalizzazione e la contestazione sulla voce è stata ritenuta infondata; la recidiva è stata correttamente applicata trattandosi di precedenti per lesioni analoghe; infine la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende €3.000 ciascuno.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b, c, e)

    Limiti del sindacato di legittimità: il ricorso in Cassazione non può rivoluzionare la valutazione di merito o proporre una rivalutazione delle prove; controllo limitato alla correttezza giuridica e alla motivazione non manifestamente illogica.

  • art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.

    Nel rito abbreviato sono precluse, in gran parte, le questioni di inutilizzabilità probatoria, salvo violazione di divieto probatorio.

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La riforma ha inciso sulla procedibilità di taluni reati (es. lesioni), ma le fattispecie aggravate rimangono perseguibili d'ufficio se ricorrono gli elementi aggravanti.

  • art. 585 e art. 576, comma 1, n.1, cod. pen.; art. 61, n.2, cod. pen.

    Le lesioni aggravate (per i presupposti indicati) rimangono perseguibili d'ufficio; l'aggravante muta la natura della perseguibilità.

  • art. 99, comma secondo, n.1, cod. pen.

    Recidiva specifica/analogia: la recidiva è applicabile quando i precedenti sono della stessa indole del reato commesso.

  • art. 69, comma 4, cod. pen.

    Divieto di prevalenza tra circostanze: le attenuanti non possono prevalere su determinate aggravanti/recidiva in modo da elidere completamente il fatto aggravante.

  • art. 629, comma 2, cod. pen.

    Richiamata come aggravante storicamente rilevante nel bilanciamento delle circostanze contestate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consequenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La mera assenza di un interprete ufficiale non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni se il dichiarante è stato assistito da persona in grado di tradurre; l'assenza di un interprete iscritto all'albo non è, di per sé, causa di nullità.
  • Nel rito abbreviato, molte questioni di utilizzabilità probatoria sono precluse in Cassazione (art. 438 c.6-bis): contestazioni tecnico-probatorie devono essere sollevate e motivate nei gradi di merito.
  • La Cassazione non è luogo per rivedere i fatti o riformulare una diversa valutazione del materiale probatorio (video, audio, testimonianze): tali censure, se consistono in una rivalutazione di fatto, sono inammissibili.
  • Dopo il D.Lgs. 150/2022, verificare se la fattispecie sia stata resa perseguibile a querela o resti perseguibile d'ufficio per la presenza di aggravanti; la qualificazione precisa dei fatti è essenziale per valutare la procedibilità.
  • Per contestare la paternità di registrazioni audio o incongruenze temporali è necessario offrire elementi probatori specifici e incisivi; deduzioni generiche sull'orario o sulla voce sono insufficienti in sede di legittimità.
  • La qualificazione di recidiva richiede precedenti della stessa natura: le difese devono dimostrare l'eterogeneità dei precedenti o l'inesistenza di elementi comuni, altrimenti la recidiva è applicabile.
  • Impugnazioni basate sul eccesso di pena o su diverso bilanciamento di circostanze devono essere svolte nei gradi di merito; in Cassazione si verifica solo la correttezza giuridica della motivazione sul bilanciamento, non la sua opportunità.

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