Cassazione Penale, Sentenza n. 13702/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che li aveva condannati, deducendo: 1) utilizzo illegittimo di dichiarazioni rese da persone alloglotte senza interprete ufficiale (vizi di utilizzabilità probatoria) e travisamento della prova rispetto a un video; 2) carenza della condizione di procedibilità per il reato di lesioni (a seguito del D.Lgs. 10/10/2022 n.150, che avrebbe trasformato il reato in perseguibile a querela); 3) criticità sulla valutazione di un file audio (presunta incongruità tra orario di registrazione e verbalizzazione e mancato accertamento della provenienza della voce); 4) errata applicazione della recidiva e mancata ponderazione delle circostanze attenuanti/agggravanti; 5) eccessività della pena rispetto ai fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivazioni principali: il mancato utilizzo di interprete non invalida automaticamente le dichiarazioni se il dichiarante è stato assistito da persona capace di tradurre; nel rito abbreviato questioni di inutilizzabilità sono in gran parte precluse (art. 438, comma 6-bis c.p.p.); le doglianze che chiedono una rivalutazione dei fatti o del materiale probatorio (video/audio) sono inammissibili in cassazione perché attengono al merito e alla valutazione delle prove; le lesioni contestate erano aggravate e quindi perseguibili d'ufficio nonostante la novella del 2022; l'orario del file audio è compatibile con la verbalizzazione e la contestazione sulla voce è stata ritenuta infondata; la recidiva è stata correttamente applicata trattandosi di precedenti per lesioni analoghe; infine la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende €3.000 ciascuno.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b, c, e)
Limiti del sindacato di legittimità: il ricorso in Cassazione non può rivoluzionare la valutazione di merito o proporre una rivalutazione delle prove; controllo limitato alla correttezza giuridica e alla motivazione non manifestamente illogica.
art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.
Nel rito abbreviato sono precluse, in gran parte, le questioni di inutilizzabilità probatoria, salvo violazione di divieto probatorio.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La riforma ha inciso sulla procedibilità di taluni reati (es. lesioni), ma le fattispecie aggravate rimangono perseguibili d'ufficio se ricorrono gli elementi aggravanti.
art. 585 e art. 576, comma 1, n.1, cod. pen.; art. 61, n.2, cod. pen.
Le lesioni aggravate (per i presupposti indicati) rimangono perseguibili d'ufficio; l'aggravante muta la natura della perseguibilità.
art. 99, comma secondo, n.1, cod. pen.
Recidiva specifica/analogia: la recidiva è applicabile quando i precedenti sono della stessa indole del reato commesso.
Divieto di prevalenza tra circostanze: le attenuanti non possono prevalere su determinate aggravanti/recidiva in modo da elidere completamente il fatto aggravante.
Richiamata come aggravante storicamente rilevante nel bilanciamento delle circostanze contestate.
Consequenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La mera assenza di un interprete ufficiale non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni se il dichiarante è stato assistito da persona in grado di tradurre; l'assenza di un interprete iscritto all'albo non è, di per sé, causa di nullità.
- Nel rito abbreviato, molte questioni di utilizzabilità probatoria sono precluse in Cassazione (art. 438 c.6-bis): contestazioni tecnico-probatorie devono essere sollevate e motivate nei gradi di merito.
- La Cassazione non è luogo per rivedere i fatti o riformulare una diversa valutazione del materiale probatorio (video, audio, testimonianze): tali censure, se consistono in una rivalutazione di fatto, sono inammissibili.
- Dopo il D.Lgs. 150/2022, verificare se la fattispecie sia stata resa perseguibile a querela o resti perseguibile d'ufficio per la presenza di aggravanti; la qualificazione precisa dei fatti è essenziale per valutare la procedibilità.
- Per contestare la paternità di registrazioni audio o incongruenze temporali è necessario offrire elementi probatori specifici e incisivi; deduzioni generiche sull'orario o sulla voce sono insufficienti in sede di legittimità.
- La qualificazione di recidiva richiede precedenti della stessa natura: le difese devono dimostrare l'eterogeneità dei precedenti o l'inesistenza di elementi comuni, altrimenti la recidiva è applicabile.
- Impugnazioni basate sul eccesso di pena o su diverso bilanciamento di circostanze devono essere svolte nei gradi di merito; in Cassazione si verifica solo la correttezza giuridica della motivazione sul bilanciamento, non la sua opportunità.
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