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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25232/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I difensori impugnano la sentenza di appello che ha confermato la condanna per il delitto di lesioni (art. 582 c.p.), articolando due motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della legittima difesa, lamentando che la corte non ha considerato l'archiviazione di un procedimento connesso (art. 581 c.p.) e le circostanze della colluttazione; (2) violazione di legge (in relazione agli artt. 52 e 55 c.p.) e vizio di motivazione per l'omissione di valutare l'eventuale eccesso colposo nella legittima difesa. In sostanza la difesa chiede la ricostruzione dei fatti a favore dell'imputato e il riconoscimento dell'esimente o, in subordine, dell'eccesso colposo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato che, nelle more del ricorso, il reato di lesioni (commesso il 1/10/2011) si è estinto per prescrizione (termine massimo calcolato in sette anni e sei mesi secondo gli artt. 157, 160 e 161 c.p.). Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali. Quanto agli effetti civili, però, la Corte ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondate le censure di merito (legate alla valutazione delle prove e alla legittima difesa), confermando la condanna al risarcimento e condannando l'imputato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile. In sintesi: annullamento per prescrizione rispetto alla sanzione penale; mantenimento degli effetti civili della decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dai difensori (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte valuta tali censure e le ritiene in gran parte attinenti a una rinnovata valutazione del merito, dunque infondate in sede di legittimità.

  • art. 52 cod. pen.

    Regola la legittima difesa; la difesa invocava la sua applicazione, ma la Corte di legittimità ha ritenuto che i giudici di merito abbiano motivato coerentemente il diniego e che non vi siano errori di diritto tali da annullare la decisione in sede di cassazione.

  • art. 55 cod. pen.

    Riguarda l'eccesso colposo nella legittima difesa; la Corte ha ritenuto che le censure sulla mancata qualificazione dell'eventuale eccesso fossero questioni di merito non sindacabili in cassazione senza specifici errori di diritto o di logicità della motivazione.

  • art. 581 cod. pen.

    Norma richiamata nella ricostruzione dei procedimenti connessi (procedimento archiviato). La Corte ha considerato l'archiviazione del procedimento connesso, ma ritiene che essa non imponga automaticamente l'esclusione della responsabilità nel giudizio principale e non costituisce elemento idoneo, da solo, a travolgere la valutazione probatoria.

  • art. 582 cod. pen.

    Articolo che descrive il delitto di lesioni personali, il reato contestato all'imputato; la sentenza impugnata riguarda la condanna per tale fattispecie, poi estinta per prescrizione.

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce il termine minimo di prescrizione per i delitti; utilizzato per il calcolo del termine di prescrizione del reato di lesioni.

  • artt. 160 e 161 cod. pen.

    Norme applicate per determinare il periodo aggiuntivo da sommare al termine minimo (il quarto della pena) per giungere al termine massimo di prescrizione; la Corte ha computato il termine massimo in sette anni e sei mesi, portando alla prescrizione maturata il 01/04/2019.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato nella discussione sugli effetti civili: la Corte osserva che la mera dichiarazione di prescrizione non è sufficiente, di per sé, a escludere l'obbligo di risarcimento civile; è necessario esaminare il merito degli effetti civili.

Massime di principio

  • La prescrizione sopravvenuta durante il ricorso per cassazione deve essere rilevata d'ufficio e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, se non emergono elementi inoppugnabili che escludano il fatto o la sua rilevanza penale.
  • L'estinzione del reato per prescrizione non determina automaticamente l'estinzione degli effetti civili: la responsabilità civile e il risarcimento possono essere confermati se la valutazione probatoria dei giudici di merito resta coerente e non viziata.
  • In Cassazione non è ammesso il semplice riesame del merito o una diversa interpretazione fattuale delle prove: il ricorso deve perimetrare specifici errori di diritto o vizi logico-contraddittori della motivazione per avere successo.
  • Quando la motivazione della sentenza di appello si integra con quella di primo grado, formando un unico corpo argomentativo coerente, diventa più difficile per la cassazione scalfire le conclusioni a meno di profili di illegittimità palese.
  • Le eccezioni basate sull'esito di procedimenti connessi (es. archiviazioni) richiedono che sia dimostrato in che modo tale esito incide direttamente sulla ricostruzione probatoria del fatto principale; un'archiviazione per insufficienza di elementi non cancella automaticamente le valutazioni probatorie sfavorevoli.
  • Per contestare in cassazione questioni relative alla legittima difesa o all'eccesso, è necessario dimostrare errori di diritto o plateali incoerenze nella motivazione dei giudici di merito, non limitarsi a prospettare un'interpretazione alternativa dei fatti.
  • Nel calcolo della prescrizione per reati con pena detentiva, ricordare di sommare il quarto della pena al termine minimo previsto dall'art. 157 c.p. (artt. 160 e 161 c.p.) per determinare il termine massimo.

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