Cassazione Penale, Sentenza n. 5888/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la riforma operata dalla Corte d'appello che aveva qualificato come truffa continuata i fatti già giudicati in primo grado. La difesa deduceva: (1) nullità/irregolarità della querela relativa a Passaro Francesco per mancanza di nomina/mandato al difensore che autenticò la sottoscrizione; (2) illegittimità del deposito della querela da soggetto non legittimato (Mele aveva solo incaricato il difensore senza sub-delega formale); (3) omissione del giudice di merito nel valutare la prescrizione di taluni fatti (mancanza di indicazione dei fatti prescritti alla luce delle date dei versamenti); (4) travisamento del fatto e violazione di legge in relazione al fatto del 23/10/2017: la Corte non avrebbe valutato correttamente se i versamenti fossero precedenti alle condotte fraudolente (cosa che escluderebbe la truffa) o se fossero conseguenza di artifizi volti a ottenere rinnovi/ulteriori pagamenti (cosa che integra la truffa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato in parte. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili in sede di legittimità perché le questioni relative alla procedibilità/legittimazione della querela non erano state dedotte nel giudizio di merito e la verifica avrebbe richiesto accertamenti di fatto non consentiti in Cassazione. Il terzo motivo sulla prescrizione è stato dichiarato generico e quindi inammissibile per carenza di specificità e per mancata puntuale rappresentazione del quadro temporale. Il quarto motivo è stato ritenuto fondato: la Corte territoriale non ha adeguatamente chiarito se i singoli versamenti fossero anteriori o conseguenti alle condotte fraudolente e non ha applicato correttamente i principi di diritto sul momento rilevante per l'integrazione del reato di truffa (distinguendo tra anticipi legittimi ricevuti prima di raggiri e somme conseguenti a comportamenti appariscenti volti a ottenere rinnovi o ulteriori pagamenti). Per questo la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio, applicando i principi chiariti.
Norme richiamate
Riferita in relazione alla procedibilità per delitti procedibili a querela di parte: la Cassazione osserva che questioni sulla conformità formale della querela possono essere dedotte in Cassazione solo se risultano direttamente dalle sentenze senza necessità di nuovi accertamenti di fatto
Norma sul reato di truffa; la Corte richiama i criteri per l'integrazione del reato distinguendo tra anticipi leciti ricevuti prima di eventuali omissioni e condotte fraudolente poste in essere per ottenere rinnovo/continuazione della percezione di somme
Norma sulla continuazione dei reati: citata in relazione alla qualificazione dei fatti come reati avvinti dalla continuazione e alla necessità di individuare eventuali conseguenze sul computo della prescrizione
art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
Usata per spiegare che l'autentica della sottoscrizione della querela può essere svolta anche dal difensore nominato tacitamente; il punto è che l'accertamento dell'esistenza del mandato tacito richiede valutazioni di fatto non sindacabili in Cassazione
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio secondo cui le questioni di procedibilità rientrano fra le ragioni della pronuncia ma la loro deducibilità in Cassazione è comunque limitata quando richiedano accertamenti di fatto
Citato in riferimento alla diversa qualificazione operata in primo grado (richiamata dalla Cassazione per evidenziare la carenza di una puntuale rassegna degli elementi da parte della Corte territoriale)
Massime di principio
- Le contestazioni sulla validità formale della querela (mandato al difensore, autenticazione della firma, legittimazione al deposito) devono essere sollevate e sviluppate nel giudizio di merito: in Cassazione sono ammissibili solo se la loro soluzione può essere desunta direttamente dalle sentenze senza nuovi accertamenti di fatto
- L'autentica della sottoscrizione della querela effettuata da un difensore nominato tacitamente è efficace; però l'esistenza o l'assenza di un mandato tacito è questione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità
- Le censure sulla prescrizione richiedono estrema specificità: il difensore deve fornire un quadro temporale completo e dimostrare, con riferimento agli atti processuali, l'intervenuta maturazione del termine, altrimenti il motivo è generico e inammissibile
- Per integrare la truffa in ambito professionale occorre che la condotta fraudolenta anteceda o determini l'ottenimento dell'ingiusto profitto; il mero fatto di aver ricevuto anticipi legittimi prima di omissioni professionali non configura automaticamente la truffa
- Quando il giudice di merito riformula la qualificazione giuridica dei fatti (ad es. riclassificando in truffa continuata), è obbligato a motivare puntualmente in ordine alle singole condotte: in particolare deve precisare se i versamenti sono avvenuti prima o dopo le condotte ingannevoli e se esistono elementi che dimostrino che tali versamenti sono stati determinati dagli artifizi
- Difesa pratica: in casi di accuse di truffa professionale raccogliere e documentare subito le date e le causali dei versamenti, la corrispondenza con il cliente e ogni atto che provi la tempestività o meno dell'assolvimento degli obblighi; per questioni di querela garantire la prova del mandato o della delega al difensore che ha autenticato la firma
- Accusa pratica: per concorrere a una ricostruzione che regga in appello e in Cassazione, documentare e far emergere elementi che dimostrino che i versamenti sono stati ottenuti tramite artifizi antecedenti o volti a proseguire il rapporto retribuito, non semplicemente come anticipi legittimi
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