Cassazione Penale, Sentenza n. 38217/2024 del 17/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di concessione della misura alternativa (affidamento in prova al servizio sociale o detenzione domiciliare). Il Tribunale aveva ritenuto applicabile l'art. 4-bis ord. pen. anche al reato tentato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis c.p., e aveva dichiarato l'istanza carente perché: 1) non era documentata l'effettiva offerta risarcitoria prevista dall'art. 4-bis (come modificato dalla L. n.199/2022) e non erano indicate iniziative di giustizia riparativa a favore della persona offesa; 2) mancavano prove dell'effettivo distacco dell'imputato dalle logiche criminali (segnalazioni di frequentazioni con soggetti pregiudicati anche in Liguria, rilevante apporto causale al reato, fatti non risalenti nel tempo). Il ricorso deduceva invece inosservanza/erronea applicazione degli artt. 56 c.p. e 4-bis ord. pen., sostenendo che i reati tentati non rientrano nel divieto di cui all'art. 4-bis, richiamando precedenti orientamenti contrari.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi del ricorrente e ha condiviso l'interpretazione adottata dal Tribunale di Sorveglianza, conforme alla più recente giurisprudenza di legittimità (tra cui Sez. I n. 11558 dell'8.2.2024 e la pronuncia a Sezioni Unite Di Maro n. 40985/2018): l'art. 4-bis L. 354/1975 si applica anche ai delitti nella forma tentata quando si sia agito avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis o per agevolare attività di tipo mafioso; pertanto l'eventuale concessione della misura alternativa deve essere preceduta dalla verifica delle condizioni previste dal comma 1-bis (documentazione dell'offerta risarcitoria/giustizia riparativa e prova del distacco dall'organizzazione). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 4-bis ord. pen. (L. 26 luglio 1975, n. 354)
Il divieto di concessione di benefici penitenziari previsto dall'art. 4-bis opera anche per i delitti commessi "avvalendosi delle condizioni" di cui all'art. 416-bis o per agevolare attività mafiose, inclusi i delitti nella forma tentata; prima della concessione di misure alternative deve essere verificata la sussistenza delle condizioni previste dal comma 1-bis (offerta risarcitoria/documentazione e iniziative di giustizia riparativa, prova di distacco).
Rileva come fattore aggravante/condizione che, se presente anche in reati tentati, attiva l'applicazione del divieto stabilito dall'art. 4-bis nei confronti di benefici penitenziari e misure alternative.
Norma sul tentativo; contestata dal ricorrente nella lettura che esclude l'applicabilità dell'art. 4-bis ai reati tentati. La Corte ha invece ritenuto prevalente la recente giurisprudenza che include i tentativi quando la norma si riferisce a categorie di reati legate al 416-bis.
Sentenza Sezioni Unite "Di Maro" n. 40985 del 19/4/2018
Principio interpretativo generale secondo cui, quando il legislatore richiama una categoria di delitti non specificati, la norma si riferisce sia ai delitti consumati sia a quelli tentati; decisione cui la giurisprudenza recente fa esplicito riferimento per estendere l'ambito applicativo dell'art. 4-bis ai tentativi.
Sez. I, n. 11558 dell'8/2/2024 (Rv. 286011 - 01)
Decisione di legittimità che afferma espressamente che il divieto di cui all'art. 4-bis opera anche per i delitti tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis.
Sez. I, n. 19741 del 5/4/2024 (Rv. 286397 - 01)
Decisione che, pur in tema di pene sostitutive, propugna la medesima interpretazione estensiva dell'art. 4-bis ai delitti tentati riconducibili al 416-bis.
Massime di principio
- Se il reato è aggravato dalle condizioni dell'art. 416-bis (metodo mafioso o avvalimento), anche la forma tentata può determinare l'applicabilità del divieto di cui all'art. 4-bis e l'esclusione automatica di benefici/ misure alternative, secondo la giurisprudenza recente.
- Il richiedente una misura alternativa in tali fattispecie deve documentare in modo puntuale: l'offerta risarcitoria effettiva (e relativi titoli/documenti), eventuali iniziative di giustizia riparativa verso la persona offesa e prove concrete del distacco dalle logiche associative criminali (assenza di rapporti con pregiudicati, percorso di rieducazione, dati di polizia che lo attestino).
- Le circostanze soggettive generiche (trasferimento, possibilità di lavoro, ruolo marginale nella vicenda) non sono sufficienti a dimostrare il venir meno del rischio di ripristino dell'affiliazione; servono elementi oggettivi e verificabili.
- La giurisprudenza non è univoca, ma le pronunce più recenti (incluse le Sezioni Unite Di Maro e decisioni del 2024) privilegiano l'interpretazione estensiva che include i tentativi quando la norma richiama categorie collegate alla criminalità di tipo mafioso; pertanto l'orientamento favorevole al ricorrente è oggi meno prevalente.
- In sede di istanza è utile anticipare e documentare puntualmente gli elementi richiesti dal comma 1-bis dell'art. 4-bis per evitare l'inammissibilità formale: documentazione economica/giustificativa dell'offerta risarcitoria, programma concreto di riparazione, e prove di effettivo distacco dall'organizzazione.
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