Cassazione Civile, Ordinanza n. 25516/2024 del 24/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva recuperato nei confronti di una società crediti d'imposta indebitamente compensati, con irrogazione di sanzioni e applicazione di interessi, in relazione all'agevolazione prevista dall'art. 7, comma 10, della legge n. 388 del 2000. Secondo l'Ufficio, la società aveva utilizzato negli anni 2001-2004 un credito d'imposta in misura maggiore del dovuto e comunque in mancanza del requisito temporale richiesto, cioè assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente, annullando sanzioni e interessi per obiettiva incertezza normativa. La CTR aveva confermato la decisione ritenendo incerto il coordinamento tra l'art. 7, comma 10, della legge n. 388 del 2000 e l'art. 4 della legge n. 448 del 1998. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che non ricorrevano obiettive condizioni di incertezza tali da giustificare la disapplicazione delle sanzioni e, comunque, che tale norma non consente di eliminare gli interessi; 2) violazione dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, perché la CTR avrebbe errato nel ritenere dubbia l'applicabilità della disciplina agevolativa alle assunzioni effettuate nel 2000, nonostante la norma fosse chiara nel riservare l'ulteriore credito alle nuove assunzioni dal 1° gennaio 2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia, ritenendoli congiuntamente fondati. Ha affermato che l'art. 7, comma 10, della legge n. 388 del 2000 è sufficientemente chiaro nell'escludere per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2000 l'ulteriore credito d'imposta previsto dalla norma, essendo per tali assunzioni eventualmente applicabile la diversa agevolazione dell'art. 4 della legge n. 448 del 1998 e, al più, il credito previsto dall'art. 7, comma 1, della stessa legge n. 388 del 2000. Ha inoltre escluso che vi fossero obiettive condizioni di incertezza normativa, poiché la disciplina non richiedeva complesse operazioni esegetiche e la circolare richiamata dalla CTR riguardava una diversa disposizione. Infine, ha ribadito che il potere di disapplicazione ex art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 riguarda solo le sanzioni amministrative non penali e non può estendersi agli interessi dovuti sulle somme oggetto di recupero fiscale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È indicato come parametro dei motivi di ricorso, poi ricondotti dalla Corte entrambi alla violazione di legge sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente per il primo motivo, ma la Corte osserva che entrambi i motivi sono in realtà da trattare come violazione di legge ex n. 3.
art. 7, comma 10, della legge n. 388 del 2000
Le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001, e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato ... spetta un ulteriore credito d’imposta.
La norma è considerata chiara nel riservare l’ulteriore credito d’imposta solo alle nuove assunzioni dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2003, escludendolo per le assunzioni del quarto trimestre 2000.
art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992
Il potere del giudice tributario di disapplicare le sanzioni opera solo in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa e riguarda esclusivamente le sanzioni non penali, non anche gli interessi.
art. 4 della legge n. 448 del 1998
È richiamato come disciplina agevolativa distinta, ancora applicabile alle assunzioni intervenute nel periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 2000.
art. 8 della legge n. 388 del 2000
La Corte rileva che la circolare amministrativa richiamata dalla CTR riguardava questa diversa disposizione, e non l'art. 7, comma 10, oggetto del contendere.
Massime di principio
- Le obiettive condizioni di incertezza normativa che consentono la disapplicazione delle sanzioni tributarie sussistono solo quando la disposizione applicabile presenti un effettivo e oggettivo conflitto interpretativo, desumibile da elementi positivi di confusione e non da una mera percezione soggettiva di dubbio.
- Quando il testo normativo è chiaro nel delimitare il periodo di spettanza di un'agevolazione fiscale, il giudice non può qualificare come incerta una disciplina solo perché coordina più previsioni agevolative succedutesi nel tempo.
- Il potere del giudice tributario di escludere le sanzioni per obiettiva incertezza normativa non si estende agli interessi dovuti sul tributo recuperato, poiché la norma che lo prevede limita espressamente la disapplicazione alle sanzioni amministrative non penali.
- Nell'apprezzamento dell'incertezza normativa il giudice non può fondarsi su atti amministrativi che riguardano una disposizione diversa da quella applicata al caso concreto.
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