Cassazione Civile, Ordinanza n. 12200/2025 del 08/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società correntista aveva convenuto la banca chiedendo la declaratoria di nullità della clausola del contratto di conto corrente che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite, inizialmente quantificate in euro 76.304,05, salvo diversa quantificazione. Il tribunale aveva accolto la domanda solo in parte, liquidando euro 43.308,28, e la corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'appello. In cassazione la società ha censurato, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo: sostiene di non poter essere considerata soccombente su alcun punto, poiché sin dall'atto introduttivo aveva rimesso la quantificazione dell'indebito al giudice, con eventuale ausilio del CTU, e poi aveva richiesto la restituzione dell'importo determinato dal consulente; da ciò deduceva l'illegittimità della compensazione integrale delle spese disposta in primo grado e ritenuta legittima in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza non dimostrasse in modo specifico che il minor importo riconosciuto dal giudice fosse dipeso solo da una diversa quantificazione del quantum, e non anche da una parziale infondatezza della causa petendi. Poiché la ricorrente non aveva chiarito questo profilo decisivo, non era possibile escludere una soccombenza parziale anche sul piano dei fatti costitutivi della pretesa; pertanto la censura era inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La compensazione delle spese, nel regime ratione temporis applicabile, è ammessa in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni; la corte richiama il principio per cui l'accoglimento solo parziale della domanda può integrare soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione.
Nel regime successivo alla riforma del 2009, la parte parzialmente vittoriosa sull'unica domanda non può essere condannata, neppure parzialmente, alle spese, ma le spese possono essere compensate, totalmente o parzialmente, con eventuale condanna del convenuto per la quota non compensata.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo dedotto è stato ritenuto inammissibile perché non specificamente idoneo a dimostrare l'omesso esame di un fatto decisivo, essendo carente la precisazione sulla causa del minor accoglimento della domanda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrendone i presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata come fonte dell'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando si contesta la compensazione delle spese per asserita assenza di soccombenza, il ricorrente deve spiegare in modo puntuale se il ridotto accoglimento dipenda solo da una diversa quantificazione del petitum o anche da una parziale infondatezza della causa petendi.
- La soccombenza parziale non si valuta solo sul piano del quantum richiesto, ma anche sul piano dei fatti costitutivi della domanda: un accoglimento quantitativamente ridotto può riflettere una parziale infondatezza del titolo fatto valere.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non individua con precisione il fatto storico trascurato e la sua decisività rispetto alla decisione impugnata.
- In tema di spese processuali, l'accoglimento parziale della domanda può integrare soccombenza reciproca e consentire la compensazione totale o parziale secondo il regime applicabile.
- rami
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