Cassazione Penale, Sentenza n. 46480/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva che la sospensione condizionale della pena non avrebbe dovuto essere concessa perché, secondo il Procuratore, l'imputato ne aveva già beneficiato due volte; inoltre si denunciava insufficiente e viziata motivazione del Tribunale in ordine alla prognosi positiva circa la futura astensione dell'imputato dalla commissione di reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo in parte. Pur rilevando che l'estratto del casellario (2/12/2021) indicava l'assenza di precedenti concessioni della sospensione condizionale, per cui l'imputato era formalmente idoneo al beneficio, la Corte ha censurato l'omessa indicazione, nella motivazione del Tribunale, delle ragioni che rendessero idonea una prognosi positiva di non recidiva. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla parte in cui era stata concessa la sospensione condizionale della pena e la pronuncia è stata rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Torino ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p.; la condanna sostanziale (6 mesi di reclusione e 200 euro di multa per furto aggravato) non è stata annullata.
Norme richiamate
artt. 624 e 625, primo comma, n. 7, cod. pen.
delitto di furto aggravato
Sono le norme che hanno formato la base della condanna per furto aggravato; la Cassazione non ha annullato la condanna rispetto al capo di imputazione, ma si è limitata a censurare la concessione del beneficio per carenza di motivazione
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
rinvio per nuovo giudizio
Norma invocata per disporre il rinvio alla Corte d'appello competente per riesaminare la sola questione relativa alla sospensione condizionale della pena
Sez. 1, n. 8865 del 18/06/1992, Rv. 191628
giurisprudenza rispetto alla necessità di motivare la prognosi
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la concessione della sospensione condizionale richiede una motivazione esplicita sulle ragioni della prognosi positiva circa la non recidiva; non è sufficiente una motivazione generica o implicita
Certificato del casellario (estratto in data 2/12/2021)
Documento amministrativo preso in considerazione dalla Corte per verificare l'eventuale pregresse concessioni della sospensione: risultava l'assenza di precedenti concessioni, cioè la formale possibilità di concedere il beneficio
Decreto-legge 28/10/2020, n.137 convertito dalla legge 18/12/2020, n.176 (art. 23, comma 8) e artt. 1 e 7 del d.l. n.105/2021
riferimenti procedurali per la requisitoria del Procuratore Generale
Richiamati esclusivamente in relazione alla procedura di requisitoria del Procuratore Generale dinanzi alla Corte di Cassazione; non incidono sul merito della decisione sostanziale
Massime di principio
- La concessione della sospensione condizionale della pena richiede non solo la verifica formale dei requisiti (es. assenza di precedenti concessioni, pena contenuta nei limiti previsti), ma anche una motivazione esplicita e specifica che giustifichi la prognosi positiva circa la futura astensione dal reato.
- Il certificato del casellario è documento essenziale per accertare l'eventuale precedente concessione del beneficio: se il casellario dimostra assenza di precedenti, l'ostacolo formale è rimosso, ma resta l'onere motivazionale del giudice.
- Se il giudice omette di spiegare le ragioni che fondano la prognosi di non recidiva, la decisione può essere annullata limitatamente alla parte relativa alla concessione del beneficio e rinviata per nuovo esame; la condanna sostanziale può rimanere impregnata.
- Il ricorso del pubblico ministero per violazione di legge e vizio di motivazione può ottenere l'annullamento parziale della sentenza quando è dimostrabile che la motivazione è carente su punti decisivi (qui: la prognosi di non recidiva).
- In sede di nuovo giudizio la Corte d'appello dovrà valutare e motivare espressamente i fattori idonei a giustificare la prognosi positiva (comportamento successivo, misure di reinserimento, elementi di personalità, concrete garanzie e impedimenti alla recidiva).
- La giurisprudenza consolidata impone che le valutazioni prognostiche non restino in forma meramente assertiva: devono emergere elementi fattuali e ragionamenti che rendano comprensibile la scelta del giudice.
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