Sentenza n. 3160/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A. della deliberazione n. 1663 dell'11/09/2025 emessa dall'AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD avente ad oggetto “Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più Operatori Economici per l'affidamento della “Fornitura di Dispositivi Medici per Osteosintesi occorrenti alle Strutture dell'ASL Napoli 2 Nord” per n. 36 mesi con facoltà per la Stazione Appaltante di un'eventuale proroga tecnica per 9 mesi" - ai sensi degli artt. 71 e 59 del D. Lgs 36/2023 - Aggiudicazione” nella parte in cui, limitatamente al Lotto n. 3 della procedura di gara recante C.I.G.B4A6CEFC0E, approva i presupposti verbali di gara procedendo alla relativa aggiudicazione, ammettendo anziché escludere gli OO.EE. Zimmer Biomet Italia S.r.l., Citieffe S.r.l. a socio unico, Johnson & Johnson Medical S.p.A. e Medifor S.r.l.; B. di tutti gli atti e verbali di gara nella parte in cui, relativamente al lotto 3 della procedura di gara recante C.I.G. B4A6CEFC0E, ammettendo anziché escludere gli OO.EE. Zimmer Biomet Italia S.r.l., Citieffe S.r.l. a socio unico, Johnson & Johnson Medical S.p.A. e Medifor S.r.l.; C. di ogni altro atto presupposto e/o connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e/o che dovesse medio tempore sopraggiungere e, sin da ora, da intendersi impugnati per illegittimità derivata dai vizi in questa sede denunciati; e per la condanna all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente, consistente nello scorrimento della graduatoria collocandola in posizione avanzata rispetto all'attuale o, in alternativa e meramente subordinata, per equivalente monetario; e per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a; II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DEVICE & TECH S.R.L. il 3 gennaio 2026: avverso e per l’annullamento e/o la riforma D. Del Verbale di gara a firma della Commissione di Gara del 25.11.2025 recante il riesame dei lotti 3, 34 e 44, notificato in data 26.11.2025; E. Se ed in quanto lesiva, della Relazione U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Lotto 3, depositata in giudizio dall’ASL Napoli 2 Nord in data 11.12.2025; F. Se ed in quanto lesiva, della nuova graduatoria riformulata, depositata in giudizio dall’ASL Napoli 2 Nord in data 11.12.2025; III. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DEVICE & TECH S.R.L. il 23.2.2026: avverso e per l’annullamento e/o la riforma G. Del Verbale di gara a firma della Commissione di Gara del 21.01.2026 recante il riesame dei lotti 3, 34 e 44, depositato in giudizio dall’ASL Napoli 2 Nord in data 22.01.2026; H. Se ed in quanto lesiva, della Relazione U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi relativa Lotti 3, 34 e 44, depositata in giudizio dall’ASL Napoli 2 Nord in data 22.01.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 3 di una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro relativo alla fornitura di dispositivi medici per osteosintesi, nonché i successivi verbali di riesame e la graduatoria riformulata
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato l’ammissione e la posizione in graduatoria di quattro operatori economici. In particolare, ha dedotto che i prodotti offerti da Zimmer Biomet, Citieffe e Johnson & Johnson non possedessero il requisito tecnico minimo costituito da un sistema di guida esterno per il posizionamento delle viti con centramento magnetico o navigato, previsto per il lotto 3, e che non fosse configurabile alcuna equivalenza funzionale con i sistemi di posizionamento a mano libera o mediante amplificatore di brillanza. Ha inoltre contestato l’ammissione di Medifor, sostenendo che l’offerta economica fosse plurima, ambigua e non univoca per la produzione di un listino prezzi riferito a diverse componenti e misure. Sono stati dedotti, tra gli altri, violazione della lex specialis, del d.lgs. 36/2023, degli artt. 16, 17 e 20 del disciplinare, del capitolato e del fabbisogno di gara, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, disparità di trattamento, violazione dei principi di autovincolo, equivalenza, par condicio, concorrenza, proporzionalità, correttezza e buon andamento, nonché errori nel calcolo dei punteggi economici e nella riparametrazione. Con motivi aggiunti sono stati impugnati i verbali di riesame del 25 novembre 2025 e del 21 gennaio 2026, la relazione tecnica e la graduatoria riformulata, contestando anche il successivo richiamo della Commissione al principio di equivalenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure rivolte contro l’ammissione di Zimmer Biomet, poiché tale concorrente era stato escluso dalla Commissione nel primo riesame, sebbene per ragioni non coincidenti con quelle prospettate nel ricorso. Ha invece accolto le censure relative a Citieffe e Johnson & Johnson. Dalla documentazione tecnica risultava che Citieffe utilizzava un sistema di centraggio mediante amplificatore di brillanza e che Johnson & Johnson prevedeva il bloccaggio distale a mano libera, mentre la lex specialis richiedeva un sistema di guida esterno con centramento magnetico o navigato. La Commissione, nel secondo riesame, si era limitata a richiamare il principio di equivalenza senza esplicitare le ragioni del giudizio e senza verificare concretamente la conformità sostanziale e funzionale delle soluzioni offerte. Il Collegio ha escluso l’equivalenza, rilevando che i sistemi a mano libera o basati sull’amplificatore di brillanza non assicurano il medesimo risultato funzionale dei sistemi magnetici o navigati, anche quanto alla riduzione dei tempi operatori e dell’esposizione radiologica. Ha inoltre rilevato che gli operatori non avevano dimostrato l’equivalenza funzionale a fronte di specifiche tecniche analitiche e inequivoche, previste come obbligatorie. È stata conseguentemente accolta la domanda di declaratoria di inefficacia, con effetto ex nunc, del contratto eventualmente stipulato con Citieffe e Johnson & Johnson. Sono state invece respinte le censure sul calcolo dei punteggi e sulla riparametrazione, poiché la ricorrente aveva dedotto genericamente un malfunzionamento o un’errata parametrizzazione della piattaforma SIAPS senza fornire alcun principio di prova, e le formule del disciplinare non erano state specificamente impugnate. È stata respinta anche la censura contro Medifor: il documento economico rilevante indicava un prezzo unitario univoco di euro 1.360,00 per l’intero impianto, mentre il listino aveva funzione meramente conoscitiva e non introduceva un’offerta alternativa. Il ricorso introduttivo è stato quindi dichiarato in parte improcedibile e in parte accolto; i motivi aggiunti sono stati accolti nei limiti indicati. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Richiamati quali disposizioni sulla procedura aperta e sull’accordo quadro oggetto della gara.
art. 16 del disciplinare di gara
Imponeva che i prodotti offerti rispettassero le caratteristiche minime del capitolato e del fabbisogno, nel rispetto del principio di equivalenza, a pena di esclusione.
art. 17 del disciplinare di gara
Richiamato in relazione al principio di unicità e univocità dell’offerta economica; la censura contro Medifor è stata respinta perché l’offerta rilevante risultava univoca.
artt. 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4 del disciplinare di gara
Prevedevano le formule per il calcolo e la riparametrazione dei punteggi, applicate automaticamente dalla piattaforma SIAPS; la contestazione generica del funzionamento della piattaforma non è stata ritenuta sufficiente.
art. 17, comma 4, d.lgs. 36/2023
Invocato dalla ricorrente in relazione all’unicità dell’offerta, ma non ritenuto violato con riguardo all’offerta Medifor.
Applicato per dichiarare l’inefficacia ex nunc del contratto eventualmente stipulato con gli operatori la cui aggiudicazione è risultata illegittima.
Richiamati quali disposizioni processuali applicabili alla decisione e al rito speciale in materia di appalti.
Massime di principio
- Quando la lex specialis prescrive analiticamente e inequivocabilmente una specifica caratteristica tecnica come requisito minimo obbligatorio, l’offerta priva di tale caratteristica deve essere esclusa, salvo che sia dimostrata una concreta equivalenza sostanziale e funzionale.
- Il principio di equivalenza non consente di equiparare soluzioni tecniche che, pur perseguendo genericamente la medesima finalità, non assicurano lo stesso risultato funzionale in termini di precisione, tempi operativi e riduzione dei rischi o degli effetti collaterali dell’utilizzo del dispositivo.
- Il richiamo al principio di equivalenza da parte della commissione di gara deve essere accompagnato dall’indicazione, anche sintetica, delle ragioni tecniche della conformità sostanziale e funzionale della soluzione alternativa; un richiamo meramente formale non è sufficiente.
- A fronte di specifiche tecniche obbligatorie, grava sull’operatore economico che offre un prodotto difforme l’onere di dimostrare l’equivalenza funzionale rispetto al prodotto richiesto dalla lex specialis.
- La contestazione del calcolo automatico dei punteggi effettuato dalla piattaforma di gara non può essere fondata su mere allegazioni generiche di malfunzionamento o errata parametrizzazione, ma richiede almeno un principio di prova dell’errore concretamente verificatosi.
- La produzione di un listino prezzi con finalità conoscitiva non viola il principio di unicità dell’offerta quando l’offerta economica inserita nella piattaforma e rilevante ai fini della gara indica un prezzo unitario univoco e non rimette alla stazione appaltante la scelta tra prestazioni o prezzi alternativi.
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