Cassazione Penale, Sentenza n. 41859/2025 del 31/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere. Abbate Francesco deduceva insufficienza e vizio di motivazione circa la sussistenza di gravi indizi per i reati di usura ed estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso: sosteneva che le intercettazioni non dimostravano la sua consapevolezza della natura usuraria del credito, che non risultava alcun concorso materiale o morale e che l'aggravante mafiosa era attribuita con ragionamenti circolari e presuntivi; contestava inoltre le esigenze cautelari ritenute generiche. Micillo Domenico contestava la sussistenza di gravi indizi per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416‑bis), lamentando l'uso di dichiarazioni di un collaboratore rese su periodo già coperto da giudicato e la mancanza di conversazioni recenti che lo colleghino ai sodali; contestava inoltre l'esistenza di esigenze cautelari per la distanza temporale dei fatti e per lo stato detentivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi generici e comunque manifestamente infondati e ha confermato la motivazione del Tribunale che aveva ritenuto sussistenti gravi indizi e esigenze cautelari. Per Abbate: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale, che aveva valorizzato intercettazioni trascurate dal primo giudice, dimostrando che il ricorrente era stato edotto della natura usuraria del credito, aveva interloquito con la vittima e con il creditore e aveva esortato il padre (coindagato) a risolvere la questione su direttiva del capo clan; l'aggravante del metodo mafioso è stata ritenuta trasferibile al ricorrente ai sensi dell'art. 59, secondo comma, cod.pen., per la sua partecipazione consapevole al disegno criminoso. Per Micillo: la Corte ha ritenuto legittimo l'uso delle intercettazioni e ha ritenuto che, oltre alla precedente condanna definitiva per associazione mafiosa, vi fossero elementi di continuità e attualità (contatti, ruoli organici, interlocuzioni per finalità criminali) che giustificavano la misura; la citazione del collaboratore è stata usata solo per evidenziare la persistenza dell'attribuzione di ruolo verso il ricorrente, non come unico elemento. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la presunzione di adeguatezza della custodia prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati associativi di tipo mafioso. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 416‑bis cod.pen. (associazione di tipo mafioso)
La Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari (intercettazioni, precedenti condanne, ruoli e contatti) potessero dimostrare la perdurante appartenenza o l'attualità del ruolo nel clan per il periodo contestato
art. 59, secondo comma, cod.pen. (partecipazione all'aggravante)
L'aggravante derivante dall'uso del metodo mafioso, di natura oggettiva, si trasmette ai partecipanti che hanno consapevolezza e partecipazione al disegno criminoso; la Corte ha ritenuto dimostrata tale consapevolezza per Abbate
Per i reati associativi di tipo mafioso opera una presunzione di pericolosità che rende la custodia cautelare adeguata; la Corte ha confermato che i ricorrenti non hanno fornito elementi concreti sufficienti a superare questa presunzione
Massime di principio
- In sede cautelare per delitti di tipo mafioso la gravità indiziaria può essere sufficiente se desumibile da un complesso di elementi (intercettazioni, comportamenti, ruoli, contatti), anche se il primo giudice aveva valutato diversamente
- Le intercettazioni, se contestualizzate e integrate con altri elementi (es. rapporti con capi e coindagati, interventi diretti o mediati), sono idonee a fondare gravi indizi di partecipazione o consapevolezza dell'attività illecita
- L'aggravante del metodo mafioso si può 'trasmettere' ai partecipanti quando è dimostrata la consapevolezza e la partecipazione al disegno criminoso (art. 59, comma 2), non richiedendosi che ciascun indagato abbia materialmente commesso tutti gli atti intimidatori
- Le dichiarazioni di collaboratori possono essere utilizzate per ricostruire contesti e ruoli, purché non siano l'unico elemento indiziario e siano coerentemente integrate con elementi nuovi e attuali
- Per i reati associativi sussiste una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare (art. 275, comma 3 c.p.p.); per superarla l'indagato deve offrire elementi concreti e specifici che contrastino la valutazione del giudice
- Censure generiche in cassazione, che non analizzano i singoli elementi probatori o si limitano a ripetere argomentazioni sommariamente, espongono il ricorso a declaratoria di inammissibilità
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