Cassazione Civile, Ordinanza n. 00245/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso depositata prima dell'adunanza camerale, ai sensi degli artt. 390 e 391, primo comma, c.p.c.; ha inoltre compensato le spese di lite. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la causa si è estinta e non si è in presenza di rigetto integrale o di inammissibilità/improcedibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le lavoratrici hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, secondo il contesto richiamato nella decisione, aveva escluso la parificazione del servizio prestato nella scuola paritaria a quello reso nella scuola statale. Prima dell'adunanza camerale, però, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso in conformità all'art. 390 c.p.c.; la Corte ha quindi preso atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Nella pronuncia si menziona, ai fini delle spese, la complessità della questione e l'orientamento giurisprudenziale confermato in tema di non equiparazione del servizio nella scuola paritaria a quello nella scuola statale, richiamando precedenti di Cassazione, la Corte costituzionale e una recente pronuncia CGUE.
Norme richiamate
in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 c. p. c.
la rinuncia al ricorso, depositata prima dell'adunanza camerale e conforme alla norma, consente la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità.
in applicazione dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.
la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la pronuncia di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
il contributo unificato დამატivo non si applica nei casi di estinzione del giudizio, essendo circoscritto alle ipotesi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta prima della decisione e conformemente all'art. 390 c.p.c., determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, il giudice può compensare le spese di lite in presenza di ragioni che rendano equa tale soluzione.
- L'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica solo alle ipotesi tipizzate di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non anche all'estinzione del giudizio.
- L'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia non implica una decisione di merito sulla fondatezza delle censure, ma solo la chiusura del processo per effetto dell'atto dispositivo della parte ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 5 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00229/2026 del 05/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 5 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00233/2026 del 05/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 5 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00238/2026 del 05/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 5 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00242/2026 del 05/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 5 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00243/2026 del 05/01/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 5 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00244/2026 del 05/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →