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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00245/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso depositata prima dell'adunanza camerale, ai sensi degli artt. 390 e 391, primo comma, c.p.c.; ha inoltre compensato le spese di lite. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la causa si è estinta e non si è in presenza di rigetto integrale o di inammissibilità/improcedibilità.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Le lavoratrici hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, secondo il contesto richiamato nella decisione, aveva escluso la parificazione del servizio prestato nella scuola paritaria a quello reso nella scuola statale. Prima dell'adunanza camerale, però, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso in conformità all'art. 390 c.p.c.; la Corte ha quindi preso atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Nella pronuncia si menziona, ai fini delle spese, la complessità della questione e l'orientamento giurisprudenziale confermato in tema di non equiparazione del servizio nella scuola paritaria a quello nella scuola statale, richiamando precedenti di Cassazione, la Corte costituzionale e una recente pronuncia CGUE.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 c. p. c.

    la rinuncia al ricorso, depositata prima dell'adunanza camerale e conforme alla norma, consente la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 391, primo comma, c.p.c.

    in applicazione dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.

    la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la pronuncia di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

    il contributo unificato დამატivo non si applica nei casi di estinzione del giudizio, essendo circoscritto alle ipotesi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta prima della decisione e conformemente all'art. 390 c.p.c., determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, il giudice può compensare le spese di lite in presenza di ragioni che rendano equa tale soluzione.
  • L'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica solo alle ipotesi tipizzate di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non anche all'estinzione del giudizio.
  • L'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia non implica una decisione di merito sulla fondatezza delle censure, ma solo la chiusura del processo per effetto dell'atto dispositivo della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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