Cassazione Penale, Ordinanza n. 18907/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato per avere appiccato il fuoco a un'autovettura in segno di ritorsione per il diniego di accesso presso uno stabilimento balneare, riconoscendo le aggravanti dei futili motivi e dell'avere agito approfittando di circostanze di tempo e luogo tali da diminuire la pubblica e privata difesa, con pena finale di sei mesi di reclusione sospesa condizionalmente. In cassazione l'imputato ha dedotto: 1) nullità per omessa notifica del decreto di citazione in appello o, in subordine, irregolarità/intempestività della notifica eseguita presso il difensore; 2) vizi di motivazione sulla responsabilità e sulla ricostruzione del fatto; 3) vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio, per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per mancata applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la questione preliminare sulla notificazione, richiamando il principio secondo cui la notifica presso il difensore è legittima anche in caso di temporanea assenza dell'imputato o di non agevole individuazione del luogo, senza necessità di indagini ulteriori sull'irreperibilità. Ha poi dichiarato inammissibili le doglianze sulla responsabilità perché dirette a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto inoltre congrua la motivazione della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti generiche e sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., avendo valorizzato il danno all'autovettura e il pericolo creato dal fatto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il titolo di reato per cui è intervenuta la conferma di condanna, in relazione all'appiccare il fuoco a un'autovettura.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.
Costituisce il fondamento dei motivi di ricorso, dedotti per vizi di violazione di legge e di motivazione.
È invocato per sostenere la nullità derivante dall'omessa notifica del decreto di citazione in appello.
Disciplina la notificazione presso il difensore quando non sia possibile eseguire la notifica nel domicilio dichiarato o eletto; la Corte ne afferma l'applicabilità anche in caso di temporanea assenza o non agevole individuazione del luogo.
È richiamato per affermare che la motivazione sul trattamento sanzionatorio non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri legali, se la valutazione del giudice è congrua e логica.
La Corte ribadisce che per negare la particolare tenuità del fatto è sufficiente la mancanza anche di uno solo dei presupposti richiesti, se ritenuto decisivo.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La notificazione del decreto di citazione presso il difensore è legittima, ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., quando la mancata notifica al domicilio dipenda anche da temporanea assenza dell'imputato o dalla non agevole individuazione del luogo, senza necessità di un'ulteriore indagine sull'irreperibilità.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio o una rilettura degli elementi di fatto già scrutinati dai giudici di merito; le censure che mirino a tale risultato sono inammissibili.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, quando fondato su argomentazioni logiche e congrue, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede l'esame analitico di tutti i parametri dell'art. 133 c.p.
- Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto è sufficiente che il giudice dia conto della mancanza di uno solo dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p., se tale elemento è decisivo e la motivazione è coerente.
- Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile quando le doglianze sono generiche, reiterative o dirette esclusivamente a contestare valutazioni di merito adeguatamente motivate.
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