Sentenza del 15/07/2016 n. 14594 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna, chiedendo di accertare l'illegittimità del termine apposto a tre contratti di lavoro subordinato stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis. Poste Italiane ha eccepito preliminarmente la tardività della notifica del ricorso per cassazione. La notifica era stata inizialmente richiesta presso il domicilio eletto del procuratore della società, ma non era andata a buon fine perché il professionista si era trasferito. La ricorrente aveva poi rinnovato la notifica circa tre mesi dopo, oltre un termine ritenuto ragionevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività della notifica. Ha ritenuto non imputabile alla ricorrente l'errore relativo all'indirizzo, poiché il difensore operava fuori dal circondario e la parte che aveva eletto domicilio aveva l'onere di comunicare il successivo trasferimento. Tuttavia, una volta appreso l'esito negativo della prima notifica, la ricorrente avrebbe dovuto riattivare immediatamente e con tempestività il procedimento notificatorio. Il rinnovo richiesto il 12 novembre 2014, a fronte della restituzione del plico già nell'agosto 2014, è stato considerato tardivo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre spese generali e accessori. Non è stato imposto l'ulteriore contributo unificato poiché la ricorrente era ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis
È la disposizione invocata per contestare la legittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro; la Corte non esamina il merito della contestazione perché dichiara il ricorso inammissibile per tardività della notifica.
Legge 23 dicembre 2005, n. 266
Ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 2 del D.Lgs. n. 368 del 2001, richiamato nella controversia.
R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82
Quando il procuratore esercita fuori dalla circoscrizione dell'ufficio giudiziario, l'elezione di domicilio presso un altro procuratore rileva ai fini delle notificazioni; il procuratore che ha eletto domicilio deve comunicare gli eventuali cambiamenti.
Codice di procedura civile, artt. 330 e 141
La notificazione dell'impugnazione deve essere effettuata presso il domicilio eletto indicato negli atti processuali, senza che il notificante debba necessariamente verificare preventivamente l'attualità dell'indirizzo quando il domicilio sia stato eletto presso un procuratore operante fuori circondario.
Codice di procedura civile, art. 325
Individua i termini per proporre le impugnazioni. La Corte utilizza la metà del termine previsto dall'articolo come parametro indicativo del tempo massimo ragionevole per riattivare una notifica non riuscita per causa non imputabile al notificante.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità o rigetto dell'impugnazione; nel caso concreto non è stato applicato perché la ricorrente era ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Cass., Sezioni Unite, 24 luglio 2009, n. 17352
Nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest'ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l'onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio.
La rinnovazione della notifica può conservare gli effetti della richiesta originaria solo se la parte si attiva con immediatezza dopo aver conosciuto l'esito negativo e completa tempestivamente il procedimento.
Massime di principio
- Se una notifica processuale non riesce per una causa non imputabile al notificante, gli effetti della prima richiesta possono conservarsi, ma solo se la parte riattiva autonomamente il procedimento senza attendere l'autorizzazione preventiva del giudice.
- La parte deve documentare quando ha avuto conoscenza dell'esito negativo della notifica e deve dimostrare di aver agito con immediatezza e sollecita diligenza.
- Come parametro generale, il tempo per rinnovare la notifica non dovrebbe superare la metà del termine previsto dall'art. 325 c.p.c. per l'impugnazione, salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.
- Quando il domicilio è stato eletto presso un procuratore che opera fuori dal circondario, il notificante può fare affidamento sull'indirizzo risultante dagli atti e non ha l'onere di verificarne preventivamente l'aggiornamento presso l'albo professionale.
- Il fatto che l'errore nell'indirizzo non sia imputabile alla parte non consente comunque di attendere a lungo prima di effettuare una nuova notifica: la tempestività della riattivazione è una condizione autonoma e indispensabile.
- L'inammissibilità per tardività della notifica impedisce l'esame dei motivi di merito e comporta normalmente la condanna alle spese processuali.
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