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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05727/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, sostenendo in sostanza che la pena irrogata fosse eccessiva e dovesse essere ridotta. La Corte di legittimità rileva però che la censura riproduceva profili già devoluti in appello e già esaminati e disattesi dal giudice territoriale, il quale aveva ritenuto congrua la pena fissata dal primo giudice. In particolare, la pena inflitta era pari a un anno di reclusione oltre multa, quindi inferiore al minimo edittale, senza che emergessero elementi circostanziali, processuali o sostanziali specifici che imponessero una motivazione più articolata sulla quantificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla pena perché, quando la sanzione è pari al minimo edittale o non troppo distante da esso, è sufficiente che il giudice faccia riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. con formule sintetiche come "pena congrua" o "pena equa". Ha quindi confermato la statuizione impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La quantificazione della pena può essere motivata sinteticamente, mediante richiamo ai criteri di commisurazione, quando la sanzione si collochi sul minimo edittale o comunque non lontano da esso.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, ma la censura è stata ritenuta meramente riproduttiva di questioni già trattate in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando la pena applicata si colloca al minimo edittale o in prossimità di esso, il giudice può assolvere l'obbligo motivazionale sulla dosimetria con espressioni sintetiche, purché risulti il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Una specifica e analitica giustificazione della quantità della pena è necessaria soprattutto quando la sanzione si discosti in modo significativo dalla misura media del trattamento edittale.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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