Ordinanza n. 4095/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei decreti di rigetto dell’istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (Decreto Flussi 2025) nel settore dell’edilizia, presentata nell’interesse del sig. Mia Kafu e del sig. Mia Hanif – Pratiche n. RM5610308676 e n. RM5610308601, emessi dalla Prefettura di Roma – Sportello Unico Immigrazione - in data 10 febbraio 2026 e notificati in pari data;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti di rigetto delle istanze di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato nel settore dell'edilizia, presentate nell'ambito del Decreto Flussi 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, i decreti con cui la Prefettura di Roma – Sportello Unico Immigrazione – ha respinto le istanze di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per due cittadini stranieri. I provvedimenti erano motivati dalla carenza del requisito alloggiativo, necessario ai fini della sottoscrizione della proposta di contratto di soggiorno. In giudizio, la parte ricorrente ha fatto riferimento a nuove richieste di idoneità alloggiativa, identificate dai protocolli RIA/2025/14/177430 e RIA/2025/14/177431.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza di fumus boni iuris. Al sommario esame proprio della fase cautelare, la documentazione depositata dall'Amministrazione ha confermato, prima facie, la mancanza del requisito alloggiativo previsto dall'art. 22, comma 2, del Testo unico sull'immigrazione: le nuove richieste di idoneità alloggiativa risultavano soltanto formalizzate sul portale RIA, ma non ancora presentate né valutate dall'ufficio tecnico del Comune di Roma. Non è stata quindi disposta la sospensione degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998
necessario ai fini della sottoscrizione della proposta del contratto di soggiorno
Il requisito alloggiativo rileva ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro subordinato e della sottoscrizione della proposta di contratto di soggiorno; la mera formalizzazione telematica della richiesta di idoneità alloggiativa, non ancora presentata né valutata dall'ufficio tecnico comunale, non è sufficiente a dimostrare il possesso del requisito nella fase cautelare.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato di cittadini stranieri, il requisito alloggiativo previsto dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. 286/1998 deve risultare concretamente verificato ai fini della sottoscrizione della proposta di contratto di soggiorno.
- La sola formalizzazione sul portale telematico di una richiesta di idoneità alloggiativa, quando la richiesta non sia stata ancora presentata all'ufficio tecnico competente né da questo valutata, non dimostra prima facie il possesso del requisito alloggiativo.
- In sede cautelare, la documentazione amministrativa che confermi la carenza del requisito alloggiativo può escludere il fumus boni iuris e giustificare il rigetto della sospensione degli atti di diniego del nulla osta.
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