Cassazione Penale, Ordinanza n. 02935/2025 del 24/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il delitto di diffamazione, ritenuto estinto per prescrizione. Il ricorso è stato proposto ai soli effetti civili. Con l'unico motivo deduceva la mancata valorizzazione del contesto politico in cui la frase diffamatoria sarebbe stata pronunciata e lamentava, inoltre, il diverso esito attribuito dal pubblico ministero a un'analoga querela presentata da altra persona, poi archiviata. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze implicassero una rivalutazione del materiale probatorio e riproponessero censure già esaminate e respinte in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura chiedeva sostanzialmente una nuova valutazione delle prove e riproponeva questioni già decise dalla Corte territoriale in modo corretto ed esaustivo, senza confrontarsi con la motivazione impugnata, che aveva già considerato sia il contesto politico sia il diverso esito dell'altro procedimento. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza impugnata riguardava il delitto di diffamazione; la Cassazione non entra nel merito della configurabilità del reato, limitandosi a rilevare che la causa penale era stata dichiarata estinta per prescrizione dalla Corte d'appello.
La declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione deriva dall'estinzione del reato, già affermata dalla Corte d'appello.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché formulava censure non consentite in sede di legittimità, in quanto dirette a ottenere una rivalutazione del fatto e della prova.
È stata applicata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, quando la censura si traduca in una mera richiesta di diversa lettura dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: la riproposizione di doglianze già respinte in appello, senza confutare la ratio decidendi, integra inammissibilità.
- Quando la Corte di merito abbia già valutato il contesto fattuale rilevante e abbia dato conto dell'esito di eventuali procedimenti analoghi, non è consentito in cassazione invocare tali elementi per ottenere una rivalutazione del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
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