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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19531/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione d'appello resta ferma, senza modifica della statuizione di merito già resa sul reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello deducendo un vizio di motivazione per l'omessa applicazione della circostanza attenuante della lieve entità in relazione al reato di concorso in rapina aggravata a lui ascritto. Il ricorso, però, riproponeva censure già formulate in appello e già disattese dal giudice territoriale, mirando in sostanza a una nuova valutazione del materiale probatorio e a una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha inoltre rilevato che la valutazione della lieve entità è questione di fatto rimessa al giudice di merito e, nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata era congrua e non illogica, avendo valorizzato il particolare disvalore della condotta, posta in essere da più persone riunite con violenza non tenue nei confronti di un minore e con danno non modesto.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    L'ordinanza fa riferimento alla circostanza attenuante della lieve entità come questione rimessa alla valutazione del giudice di merito; il testo non riporta l'articolo, ma il riferimento è alla diminuente invocata dal ricorrente.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso che tende a una rivalutazione del fatto e delle prove, o che ripropone censure già esaminate in appello senza specificità, non è ammissibile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 628 c.p.

    Norma implicata dal reato oggetto di imputazione, indicato nel testo come concorso in rapina aggravata.

Massime di principio

  • La valutazione della circostanza attenuante della lieve entità costituisce una quaestio facti riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua e non illogica.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e già confutate dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice territoriale.
  • Il sindacato di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito: è preclusa la richiesta di una nuova valutazione delle prove e di una diversa ricostruzione dei fatti.
  • In presenza di violenza non tenue, azione commessa da più persone riunite e danno non modesto, può essere legittimamente esclusa la lieve entità della condotta.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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