Cassazione Penale, Sentenza n. 09118/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due sentenze definitive che lo avevano condannato per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.): sentenza del 18.7.2023 (conducente a fatti perduranti dal 2015) e sentenza del 6.12.2007 (fatti antecedenti al 28.11.2001 fino al maggio 2003). La difesa sosteneva l'identità del disegno criminoso sulla base della continuità dell'organizzazione, della stessa denominazione della cosca, della continuità territoriale e del mantenimento di un ruolo apicale da parte di Muto. La Corte d'appello respinse l'istanza ritenendo ostativo il lungo intervallo temporale e il periodo di detenzione (circa 10 anni), la diversa compagine di partecipi e la diversità dei reati fini, ritenendo quindi autonoma la determinazione criminosa successiva. In Cassazione si censuravano violazioni dell'art. 671 c.p.p., dell'art. 81 c.p. e carenze motivazionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo esame. I giudici di legittimità hanno rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha compiuto la necessaria e rigorosa valutazione comparativa delle sentenze irrevocabili e non ha esaminato compiutamente gli indici dell'unità di disegno criminoso (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, ruolo dell'agente, programmazione antecedente dei reati), applicando impropriamente rilievo decisivo a elementi (detenzione, diversa compagine, diversa natura dei reati fini) che possono non essere risolutivi. Pertanto l'atto è annullato e la materia rimessa per nuova motivazione conforme ai criteri indicati dalla Corte di Cassazione.
Norme richiamate
Riferimento alla fattispecie di associazione di tipo mafioso; la natura 'permanente' e la possibilità che periodi di detenzione non interrompano automaticamente la partecipazione al sodalizio vanno valutati concretamente.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di riconoscere in executivis la continuazione tra reati già giudicati e di rideterminare le pene secondo i criteri dell'art. 81 c.p.; richiede che la verifica si fondi sul contenuto decisionale delle sentenze e su un confronto puntuale degli indicatori dell'unità di disegno criminoso.
Criteri per la calcolo della pena in caso di reato continuato; va applicato dal giudice dell'esecuzione dopo aver accertato l'unicità della determinazione a delinquere.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017 e altre)
Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017; Sez. 5, n. 20900 del 26/4/2021; Sez. 2, n. 28644 del 26/04/2012; Sez. 1, n. 38486 del 19/05/2011; Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019
Orientamenti richiamati: per applicare la continuazione occorre accertare l'"unica determinazione a delinquere" mediante valutazione di molteplici indici; la detenzione non interrompe automaticamente la continuità in contesti mafiosi; la diversa composizione della compagine o la diversità dei reati fini non escludono di per sé l'unità di disegno criminoso se non emerge una nuova e autonoma deliberazione criminale o un evento traumatico che abbia determinato una discontinuità.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede un accertamento rigoroso e comparativo del contenuto delle sentenze definitive: non basta la mera omogeneità formale del reato o la vicinanza territoriale.
- Nei reati associativi di tipo mafioso la detenzione dell'organizzatore non è di per sé indice sufficiente di interruzione del rapporto con il sodalizio: va valutata la prova che la successiva condotta sia frutto di autonoma determinazione.
- La diversa composizione dei partecipi o la diversità dei reati fine non escludono automaticamente la continuazione: possono essere semplici variazioni di un medesimo progetto criminoso se ricorre la continuità dell'organizzazione e del disegno criminoso.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare esplicitamente, punto per punto, l'apprezzamento degli indici (natura dei sodalizi, operatività concreta, continuità temporale, ruolo dell'agente) e non fondare la decisione su elementi potenzialmente non decisivi.
- In presenza di motivazione insufficiente del giudice dell'esecuzione la Cassazione annulla con rinvio per nuovo esame: è quindi importante documentare e far emergere nei decisivi passaggi processuali gli elementi che comprovano l'unità della deliberazione criminale.
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