Cassazione Penale, Ordinanza n. 14037/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza di appello confermativa, ha proposto ricorso per cassazione avverso la condanna per guida in stato di ebbrezza, deducendo: 1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta utilizzabilità degli esami ematici eseguiti sulla sua persona; 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento dei benefici di legge. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le censure già formulate in appello e già respinte, senza una critica argomentata specifica rispetto alle ragioni della decisione di secondo grado.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che i motivi riproducevano le doglianze di appello senza confrontarsi con la congrua e logica motivazione della Corte territoriale, sia quanto all'utilizzabilità degli esami ematici sia quanto al mancato riconoscimento dei benefici di legge. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice posta a base della condanna per guida in stato di ebbrezza, con riferimento al tasso alcolemico più elevato e alla disciplina applicabile.
I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità.
La mancata specificità dei motivi di ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la critica deve essere argomentata e mirata alla motivazione della sentenza impugnata: non è sufficiente riproporre in modo pedissequo le censure già formulate in appello.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con le rationes decidendi del provvedimento di secondo grado e si limita a dedurre in modo generico illogicità o carenza di motivazione.
- La funzione dell'impugnazione è quella di consentire un controllo critico sul provvedimento impugnato; ove tale confronto manchi, viene meno la stessa funzione del ricorso e l'inammissibilità è conseguenza diretta.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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