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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16487/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Occhiuzzi ha chiesto la concessione di misure alternative alla detenzione (affidamento in prova, detenzione domiciliare o semilibertà). Il ricorso censura: 1) vizio di motivazione apparente per il rigetto dell'istanza, sostenendo che il Tribunale si sia limitato a enunciare principi di diritto senza valutare specificamente le fonti di conoscenza e senza spiegare perché non fosse possibile concedere almeno domiciliare o semilibertà; 2) omissione di valutazione del rapporto tra le singole misure richieste e il rischio di recidiva, con una valutazione indistinta delle tre misure; 3) violazione del diritto di difesa per il rigetto della richiesta di un termine per preparare la difesa, motivato genericamente dal Tribunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza abbia motivato adeguatamente il rigetto, richiamando fatti e valutazioni oggettive sfavorevoli: numerosi precedenti penali, controlli in compagnia di persone controindicate fino al 2023, avviso orale del gennaio 2024, parere negativo dell'equipe UEPE che ha rilevato assenza di revisione critica, tratti antisociali e difficoltà nel rispettare prescrizioni. Lo svolgimento di un'attività lavorativa (impresa di pulizia di cui è titolare la compagna) è stato considerato elemento non sufficiente a modificare il giudizio prognostico. La Corte ha inoltre ritenuto infondato il rilievo sulla valutazione distinta delle singole misure, osservando che la mancanza di un avvio di revisione critica rendeva inidonee tanto la detenzione domiciliare (ex art. 47-ter) quanto la semilibertà (ex art. 50). Sul punto della presunta nullità derivante dal rifiuto del termine a difesa, la Corte ha dichiarato la decadenza dall'eccezione perché il difensore presente non ha sollevato la questione immediatamente ma ha comunque partecipato e concluso nel merito; pertanto la nullità non poteva essere invocata per la prima volta in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento del motivo di ricorso per vizio di motivazione apparente in cassazione; la Corte ricorda i limiti e i requisiti di detta censura e la natura di tali censure.

  • art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. Pen.

    La detenzione domiciliare richiede che la misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati; la Corte ha ritenuto che la mancata revisione critica renda la misura non idonea.

  • art. 50, commi 4 e 6, Ord. Pen.

    La semilibertà presuppone progressi nel trattamento e un avviamento reale del processo di reinserimento/ revisione critica; in mancanza di tali progressi la semilibertà non è concesso.

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Riguarda il termine per preparare la difesa; la Corte osserva che la nullità relativa a detta omissione è eccepibile tempestivamente e non può essere dedotta tardivamente.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini di decadenza per la proposizione delle eccezioni/nullità generali a regime intermedio; la mancata tempestiva eccezione comporta decadenza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Lo svolgimento di un'attività lavorativa è un elemento favorevole ma non determinante di per sé: il giudice valuta il quadro complessivo (precedenti, comportamenti successivi, informazioni di polizia, pareri dell'equipe) per il giudizio prognostico sulla idoneità delle misure alternative.
  • Per la concessione di misure alternative (affidamento, domiciliare, semilibertà) è spesso determinante l'avvio di un percorso di revisione critica del passato e progressi nel trattamento; l'assenza di tali elementi può giustificare il rigetto di tutte le misure invocate.
  • Il Tribunale può motivare in termini generali il rigetto delle istanze alternative se le ragioni addotte (es. pericolo di recidiva, mancanza di revisione critica) sono tali da investire con effetto omogeneo tutte le misure richieste; non sempre è necessario una motivazione separata per ciascuna misura quando il presupposto negativo è comune.
  • Le informazioni di polizia e il parere negativo dell'equipe dell'UEPE o dei servizi hanno rilevanza significativa e possono determinare un giudizio prognostico sfavorevole.
  • Le eccezioni relative alla negazione di termini a difesa (art. 108 c.p.p.) devono essere sollevate tempestivamente dal difensore presente, a pena di decadenza: se il difensore partecipa e conclude nel merito senza eccepire immediatamente, la questione rischia di essere inammissibile in sede superiore.

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