Cassazione Penale, Sentenza n. 8473/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/07/2022 con cui il Tribunale di Agrigento, in sede di riesame, aveva rigettato la richiesta di dissequestro dell'autocisterna targata BX150AS intestata alla S.A.T. srl unipersonale. Il ricorrente ha sostenuto che la connessione tra il bene sequestrato e il reato fosse meramente occasionale, che egli fosse estraneo alle ipotesi di reato relative al pagamento delle accise, e che l'unico presupposto del sequestro (l'assenza del documento di trasporto e-DAS) fosse infondato poiché il documento era effettivamente esibito; perciò chiedeva la restituzione del veicolo senza aggravio di responsabilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenze di interesse e di rappresentanza: il bene sequestrato era intestato a S.A.T. srl unipersonale, mentre il ricorrente ha proposto il ricorso in proprio senza indicare la qualità di legale rappresentante della società e senza produrre procura speciale per agire in nome della persona giuridica. Per tale motivo il giudice non è entrato nel merito della fondatezza della contestazione relativa al documento di trasporto. In conseguenza dell'inammissibilità è stato imposto al ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
artt. 40, comma 1, lett. B e C, comma 4; 44; 49
Le norme sono richiamate come norme penali oggetto dell'indagine (illecito relativo al pagamento delle accise) che hanno giustificato il sequestro preventivo; la Corte non è entrata nel merito dell'applicazione di tali disposizioni per via dell'inammissibilità formale del ricorso.
Applicazione della disciplina sulle conseguenze dell'inammissibilità del gravame: condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 11287 del 22/01/2010 (Carlone)
Principio secondo cui può essere sequestrato un bene appartenente a terzi se indirettamente collegato al reato e, se lasciato in disponibilità, idoneo ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato o a favorire nuovi reati.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019 (Firriolo)
Supporta il principio che il ricorso per la restituzione di beni societari deve essere proposto dal soggetto che abbia interesse concreto e, se agisce per la società, con la procura speciale in favore del difensore.
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017 (Ruan e altri)
Dichiara l'inammissibilità per carenza di interesse del ricorso proposto in proprio dall'indagato per la restituzione di beni di proprietà di una società, anche se ne era il legale rappresentante.
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 9435 del 10/11/2011 (Pambianchi)
Richiama la necessità di procura speciale per il difensore quando si agisce in nome della persona giuridica proprietaria del bene sequestrato.
Corte costituzionale
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione sull'assenza di 'colpa' nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte rileva che non ricorrono elementi per ritenere che il ricorrente abbia agito senza colpa nell'omissione procedurale.
Massime di principio
- Se il bene sequestrato è intestato a una persona giuridica, il ricorso per la restituzione deve essere proposto da chi ha un interesse concreto e attuale alla restituzione: generalmente la società tramite il suo legale rappresentante con difensore munito di procura speciale, altrimenti il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
- La qualità soggettiva con cui si agisce (in proprio o in rappresentanza della società) e la produzione della relativa procura speciale sono requisiti formali essenziali; la loro omissione determina, di norma, l'inammissibilità senza che il giudice entri nel merito della fondatezza della questione sostanziale.
- Il sequestro preventivo può colpire beni di terzi quando esista un nesso con il reato e sussista il rischio che la liberà di disposizione del bene aggravi, prolunghi o agevoli la commissione di ulteriori illeciti; questa valutazione è distinta dal profilo processuale della legittimazione a impugnare.
- Prima di proporre il riesame o il ricorso in Cassazione, è strategico acquisire e documentare immediatamente la titolarità del bene (atto societario, visure), la qualità di legale rappresentante e conferire o produrre procura speciale al difensore per evitare eccezioni formali.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare conseguenze economiche (spese e sanzione alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), quindi va valutato con attenzione il profilo formale prima di proporre impugnazioni.
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