Cassazione Civile, Ordinanza n. 20072/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel precedente giudizio di cassazione conclusosi con ordinanza di rigetto del ricorso, la Corte aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, ma nel dispositivo aveva omesso di disporne la distrazione in favore del difensore del controricorrente, nonostante tale richiesta fosse stata formulata nel controricorso. Il difensore ha quindi proposto istanza di correzione dell'errore materiale, sostenendo che l'omissione della formula di distrazione integrasse un errore emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali. La Corte ha esaminato l'ammissibilità del rimedio, richiamando l'art. 93 c.p.c. e la possibilità di utilizzare il procedimento di correzione anche per le pronunce della Cassazione, e ha accolto l'istanza poiché la richiesta di distrazione risultava effettivamente proposta nel controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c. per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese e ha accolto l'istanza. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza n. 4251/2024 inserendo nel dispositivo, dopo le parole "per legge", la formula "da distrarsi in favore dell'avvocato Riccardo Manfredi, antistatario" e ha ordinato l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento.
Norme richiamate
Il procedimento di correzione degli errori materiali è ritenuto il rimedio esperibile anche per l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.
Richiamato insieme all'art. 287 c.p.c. per fondare il procedimento di correzione dell'errore materiale.
L'istanza di distrazione è qualificata come accessorio della condanna alle spese; il secondo comma è richiamato come indice di compatibilità del rimedio correttivo.
Richiamato per descrivere la facoltà del difensore di essere indicato come destinatario del pagamento delle spese processuali.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, quando la richiesta risulti effettivamente formulata nel controricorso o nell'atto difensivo, integra un errore materiale emendabile mediante il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c.
- La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario è un accessorio della condanna alle spese e non richiede un autonomo giudizio di merito, potendo essere inserita nel dispositivo con correzione dell'errore.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è compatibile con le decisioni della Corte di cassazione ed è utilizzabile anche per rimediare a omissioni dispositive che non richiedono una nuova valutazione del merito.
- Tra i criteri interpretativi rilevanti, la soluzione che meglio concilia la ragionevole durata del processo e il contraddittorio è quella che consente una rapida formazione del titolo esecutivo in favore del difensore distrattario.
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