Cassazione Penale, Ordinanza n. 34577/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo mancanza, carenza e manifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento dei fatti e delle risultanze processuali, in punto di affermazione di responsabilità. In sostanza, ha chiesto l'annullamento della decisione di merito per vizi motivazionali e di valutazione probatoria. La Corte di legittimità ha però rilevato che tali censure erano generiche e aspecifiche, prive di concreta specificità e non accompagnate da puntuali ragioni di diritto e di fatto. Ha inoltre osservato che in appello non era stato devoluto alcun motivo relativo alla responsabilità penale, essendo stata dedotta solo la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; pertanto, le questioni sulla responsabilità non potevano essere sollevate per la prima volta in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi perché generici e non specifici, e comunque inammissibili poiché introducevano in sede di legittimità questioni non dedotte in appello, in violazione dell'art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
richiamato come unica questione dedotta in appello, relativa alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte osserva che non erano stati devoluti profili sulla responsabilità penale.
art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p.
il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce questioni non comprese nei motivi di appello; anche una generica prospettazione in appello non basta se la censura viene specificata solo in cassazione.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria consegue alla declaratoria di inammissibilità quando non sia ravvisabile assenza di colpa.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state devolute al giudice di appello; il giudizio di legittimità non può colmare un difetto originario di devoluzione.
- La generica formulazione di una censura in appello non consente di introdurre per la prima volta in cassazione specifici vizi su quel medesimo tema, se la questione non è stata realmente proposta al giudice di secondo grado.
- I motivi di ricorso per cassazione devono possedere specificità, pertinenza e concretezza: censure assertive, prive di correlazione con gli atti e con le ragioni della decisione, sono inammissibili.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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