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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23617/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Una curatela fallimentare aveva agito in primo grado per far dichiarare inefficaci e inopponibili alla massa dei creditori quattro compravendite immobiliari, deducendo i presupposti della revocatoria ordinaria: insolvenza della società al momento dei trasferimenti, prezzo inferiore al valore di mercato e mancanza di prova del pagamento. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda revocatoria e rigettato la domanda del convenuto di rivalsa verso la venditrice contumace. L'acquirente aveva proposto appello, ma la corte territoriale lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo decorso il termine breve per impugnare dopo la notifica della sentenza di primo grado, nonostante un primo tentativo di notifica dell'appello andato a vuoto per trasferimento di studio del difensore della curatela e una successiva notifica via PEC. In cassazione il ricorrente censurava la decisione d'appello per violazione dell'art. 325 c.p.c., sostenendo che la costituzione dell'appellato avrebbe avuto effetto sanante ex tunc e che l'impugnazione non dovesse essere ritenuta tardiva.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito del motivo sul termine breve per l'appello, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per cassazione: il ricorrente aveva depositato solo copia autentica della sentenza impugnata, senza la relata di notificazione, pur allegando che la sentenza gli era stata notificata. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando la notificazione della sentenza è dedotta o risulta, il deposito della copia notificata è necessario ai fini del controllo della tempestività del ricorso; la mancanza della relata comporta improcedibilità, non sanabile dalla mancata contestazione della controparte né dalla presenza di altri atti nel fascicolo. È stata inoltre esclusa la possibilità di applicare la regola di irrilevanza dell'improcedibilità per ricorso notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione, poiché anche tale termine risultava decorso. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che l'appello non fosse tardivo; la Corte di merito lo aveva applicato nel senso del decorso del termine breve per impugnare dalla notificazione della sentenza.

  • art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2

    Il deposito della copia della decisione impugnata con la relata di notificazione, quando la notificazione sia avvenuta, è onere essenziale a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, perché consente il controllo della tempestività dell'impugnazione.

  • art. 372 c.p.c.

    È richiamato per affermare che la produzione separata della copia notificata può evitare l'improcedibilità solo se avviene nel termine di cui all'art. 369 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente per cassazione deduce o risulta che la sentenza impugnata gli sia stata notificata, egli deve depositare, entro il termine di legge, la copia della decisione munita di relata di notificazione; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
  • L'improcedibilità non è esclusa dalla mancata contestazione della controparte sulla tempestività dell'impugnazione, né dalla mera presenza della relata in altri atti del fascicolo, salvo che la copia notificata sia prodotta nei modi e nei tempi consentiti.
  • Il controllo della tempestività dell'impugnazione risponde a un'esigenza pubblicistica di tutela del giudicato formale e non può essere eluso da comportamenti processuali delle parti.
  • La regola che esclude l'improcedibilità quando il ricorso sia notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza opera solo se tale termine risulta effettivamente rispettato; se il termine è decorso, la sanatoria non è utilizzabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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