Cassazione Civile, Ordinanza n. 35103/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il pagamento di un credito derivante da rapporto bancario, azionato anche nei confronti di alcuni fideiussori e soci della società debitrice principale. Il tribunale aveva accolto l'opposizione dei fideiussori e revocato il decreto; la corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione e confermato il monitorio. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato, con tre motivi, la violazione delle regole sull'onere della prova e sulla prova del credito bancario, sostenendo che la corte territoriale avesse ritenuto sufficiente un estratto autentico del libro giornale, senza l'estratto conto richiesto dalla disciplina bancaria, e che avesse valorizzato una clausola fideiussoria non richiamata dalle parti e in contrasto con il provvedimento della Banca d'Italia del 1994 sulle clausole che attribuiscono efficacia probatoria alle scritture contabili. Hanno inoltre dedotto l'omesso esame di fatti decisivi, quali la nullità delle pattuizioni sugli interessi, la violazione del divieto di anatocismo e la liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e prive della necessaria specificità e localizzazione degli atti, in violazione dell'art. 366 c.p.c.; ha inoltre osservato che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità. Quanto ai profili di omesso esame, la Corte ha rilevato che la sentenza di appello aveva effettivamente esaminato le questioni sugli interessi, sull'anatocismo e sulla dedotta liberazione dei fideiussori, respingendole per genericità delle allegazioni, conformità degli interessi alla disciplina CICR e mancata prova della condotta contraria a buona fede della banca. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sull'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta generica e inammissibile, oltre che volta a sollecitare una diversa valutazione del merito.
artt. 119 e 50 d.lgs. 385/1993
invocati dai ricorrenti in tema di prova e documentazione del credito bancario; la Corte non ne ha accolto la violazione, ritenendo inammissibili le doglianze perché generiche e non autosufficienti.
richiamati per la disciplina della fideiussione; le censure sulla clausola e sulla garanzia sono state reputate inammissibili e comunque risolventisi in una richiesta di riesame del merito.
richiamato dai ricorrenti sulla estensione della garanzia fideiussoria, senza che la Corte ravvisasse una violazione idonea a fondare l'accoglimento.
richiamato in relazione alle eccezioni opponibili dal fideiussore; la censura è stata ritenuta non decisiva e inammissibile.
invocato per asserita ultrapetizione/rilievo di una clausola non dedotta; la Corte non ha ravvisato una violazione utile ai fini del ricorso.
richiamato dai ricorrenti, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma di ricorso per cassazione invocata per violazione di legge; la Corte ha ritenuto le doglianze sostanzialmente dirette al riesame del fatto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per vizi processuali; la Corte ha escluso che le violazioni fossero specificamente e correttamente dedotte.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso l'omissione perché la corte d'appello aveva esaminato le questioni dedotte.
richiamato quale parametro di specificità, completezza e localizzazione degli atti nel ricorso per cassazione; la sua violazione ha condotto all'inammissibilità.
richiamato in relazione alle scritture contabili prodotte a sostegno del credito.
richiamato per la dedotta liberazione del fideiussore; la Corte ha rilevato che la questione era stata esaminata e respinta per mancata prova della condotta contraria a buona fede della banca.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per porre a carico dei ricorrenti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
delibera CICR 9 febbraio 2000
richiamata per escludere la nullità delle pattuizioni sugli interessi regolati trimestralmente, ritenute conformi alla disciplina di settore.
provvedimento Banca d'Italia 3 dicembre 1994 n. 12
richiamato dai ricorrenti per contestare clausole bancarie attributive di efficacia probatoria alle scritture contabili; la censura non è stata accolta.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, complete e autosufficienti: chi deduce errori di diritto o di procedura deve indicare con precisione i fatti processuali, gli atti rilevanti e il contenuto delle doglianze, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La deduzione di violazioni di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove: l'accertamento dei fatti e la scelta delle risultanze istruttorie più idonee spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti consentiti.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il giudice di merito abbia in realtà esaminato la questione, anche solo per respingerla perché generica, infondata o non provata.
- In tema di prova del credito bancario e di opposizione a decreto ingiuntivo, la contestazione non può limitarsi a prospettare in astratto l'insufficienza documentale, ma deve confrontarsi con gli accertamenti compiuti dal giudice di merito e con la specifica documentazione acquisita nel processo.
- La dedotta liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. richiede allegazione e prova di circostanze concrete che dimostrino la condotta della banca contraria a buona fede nell'utilizzo della garanzia; in mancanza, la censura non può essere accolta.
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