Sentenza n. 777/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza - del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro n. 661/2025, nel giudizio recante n. RG 3773/2024, pubblicata in data 28.03.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 661/2025, recante condanna all'erogazione della Carta elettronica docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 661/2025, che aveva condannato il Ministero all'erogazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di euro 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza, pubblicata il 28 marzo 2025, non è stata impugnata ed è passata in giudicato; è stata notificata al Ministero il 31 marzo 2025 ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l'Amministrazione non ha dato esecuzione al comando giudiziale. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, abbia immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve conseguire concretamente al privato l'utilità riconosciuta dal giudicato. Accertati il passaggio in giudicato, la rituale notificazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'inadempimento ministeriale, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla notificazione di parte, se anteriore, mediante l'accredito dell'importo corrispondente alla Carta elettronica docente per le annualità riconosciute. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente, da insediarsi su istanza del ricorrente e da procedere all'esecuzione nei successivi 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali sull'importo complessivo dovuto, decorrente dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo, ancorché tardivo, oppure all'adempimento del commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 500,00, oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per l'inadempimento o il ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni; il TAR ha ritenuto decorso tale termine prima della proposizione del ricorso.
Rilevante quale base normativa generale del giudizio di ottemperanza, pur essendo espressamente richiamato nel testo soltanto il giudizio di ottemperanza e l'art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario recante un obbligo a carico di una pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'amministrazione, che deve realizzare concretamente l'utilità o il bene della vita riconosciuto dal giudice civile.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertamento del passaggio in giudicato, della notificazione del titolo, del decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni e dell'inerzia dell'amministrazione legittima l'ordine giudiziale di esecuzione del comando entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, lasciando comunque all'amministrazione il potere di adempiere spontaneamente anche dopo l'insediamento del commissario.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura corrispondente agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo o commissariale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 282/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 283/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 284/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 285/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 286/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 287/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →