Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 20109/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di applicare la disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. tra due sentenze irrevocabili: una concernente due episodi di ricettazione di autovetture commessi nei mesi di settembre e ottobre 2019 e un'altra concernente un episodio di riciclaggio di un autocarro commesso il 21 maggio 2018. Con due motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare l'omogeneità delle violazioni e la loro collocazione cronologica, indice della permanenza dell'iniziale proposito delittuoso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze. Ha osservato che il provvedimento impugnato aveva correttamente motivato sulla necessità che l'identità del disegno criminoso sia già rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e che, nel caso concreto, dagli atti non emergeva che i successivi fatti di ricettazione fossero stati già ideati alla data del precedente reato di riciclaggio, in assenza di altri elementi. Ha quindi qualificato il ricorso come inammissibile perché le censure richiedevano una diversa lettura del materiale argomentativo, non consentita in sede di legittimità, e denunciavano vizi motivazionali non riscontrabili nel provvedimento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione richiede l'identità del disegno criminoso, che deve essere riscontrabile già al momento della commissione del primo reato.

  • art. 671 c.p.p.

    Nel giudizio esecutivo sulla continuazione il giudice deve verificare la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra reati già giudicati.

  • art. 615 c.p.p.

    Non citato.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, non basta l'omogeneità dei reati o la loro vicinanza temporale: occorre che il medesimo disegno criminoso sia già desumibile sin dall'origine della sequenza delittuosa.
  • La prova dell'unicità del disegno criminoso non può essere ricavata in via meramente postuma da una lettura astratta di fatti simili, ma deve emergere dagli atti con riferimento al momento di consumazione del primo reato.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione alternativa del merito o del compendio argomentativo del giudice di merito, se la motivazione impugnata è congrua e non presenta vizi effettivamente rilevabili.
  • La deduzione di un vizio motivazionale è inammissibile quando si risolve nella prospettazione di un dissenso sulla ricostruzione fattuale operata dal giudice dell'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.