Cassazione Penale, Sentenza n. 31193/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Torino che aveva rigettato la richiesta di riparazione ex art. 314 c.p.p. per un periodo di detenzione eccedente pari a 5 mesi e 25 giorni, determinato dal ritardo nella concessione della liberazione anticipata. Yupa aveva presentato più istanze (prima il 20/07/2019 al Tribunale di Sorveglianza di Roma, poi il 04/05/2020 e una successiva istanza nel maggio 2020) chiedendo il conteggio dei semestri di pena anche con riferimento al periodo di detenzione scontato in Perù. L'Ufficio di Sorveglianza di Torino, dopo avere richiesto relazioni comportamentali alle carceri interessate (18/06/2020), ha ricevuto dall'imputato l'indicazione del periodo di detenzione in Perù il 23/07/2020 e ha inoltrato la richiesta al Ministero il 24/07/2020. Il certificato dell'istituto penitenziario peruviano "Castro Castro" è stato trasmesso dal difensore il 26/11/2020 in originale senza traduzione. L'Ufficio di Sorveglianza ha concesso la liberazione anticipata il 03/12/2020 (beneficio complessivo di 630 giorni), mentre il Ministero ha trasmesso l'attestazione solo il 12/02/2021. Il ricorrente ha sostenuto che la documentazione utile fosse comunque già presente nel fascicolo e che il ritardo fosse imputabile agli uffici; la Corte d'Appello aveva ritenuto invece che l'Ufficio si fosse attivato tempestivamente e che il ritardo fosse principalmente attribuibile al ricorrente per incompletezza iniziale dell'istanza e per essersi rivolto in primo luogo a un ufficio incompetente.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha confermato che il diritto alla riparazione ex art. 314 c.p.p. è riconoscibile anche quando l'eccesso di detenzione derivi da vicende successive alla condanna connesse all'esecuzione, purché il ritardo sia imputabile agli uffici e non a comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'Ufficio di Sorveglianza di Torino si sia attivato prontamente dopo aver ricevuto le informazioni complete (segnalazione al Ministero e richiesta all'ambasciata a Lima) e abbia emanato il provvedimento di liberazione anticipata il 03/12/2020; pertanto il ritardo non era ingiustificabile e la responsabilità è stata attribuita al ricorrente per non aver fornito tempestivamente dati completi e per essersi inizialmente rivolto a ufficio incompetente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la riparazione per detenzione ingiusta; la Corte costituzionale ha esteso il diritto all'equa riparazione anche in caso di detenzione ingiusta derivante da errore nell'esecuzione. Qui l'articolo è applicato tenendo conto dell'interpretazione costituzionale e giurisprudenziale che ammette la riparazione quando l'eccesso di detenzione è dovuto a fatti dell'esecuzione non imputabili al detenuto.
art. 3 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale di uguaglianza e ragionevolezza nella tutela dei diritti del detenuto; utilizzato nella motivazione della Corte Costituzionale che ha ampliato la tutela prevista dall'art. 314 c.p.p.
art. 24 Cost.
Richiamato come garanzia del diritto di difesa, rilevante nella valutazione delle modalità con cui devono essere gestite le istanze e la documentazione per l'esecuzione della pena.
art. 5 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Garantisce il diritto alla libertà personale e al risarcimento per arresto o detenzione illegittimi; la giurisprudenza europea è richiamata per sostenere un'ampia tutela in caso di ingiusta detenzione per errori nella fase di esecuzione.
art. 172 cod. pen.
Norma richiamata nella giurisprudenza citata (es. casi di estinzione della pena) nella ricostruzione delle fattispecie in cui un ordine di esecuzione può essere divenuto illegittimo nel tempo; utile a distinguere tra pena irrevocabile e pena definitiva.
Sentenza Corte Costituzionale n. 310 del 1996
Dichiarato il principio di illegittimità costituzionale della parte dell'art. 314 c.p.p. che non prevedeva la riparazione per detenzione ingiusta conseguente ad errore di esecuzione; è il fondamento per riconoscere la riparazione anche per vicende successive alla condanna.
Massime di principio
- Il diritto alla riparazione per detenzione ingiusta può sussistere anche quando l'eccesso di detenzione dipende da vicende successive alla condanna (es.: ritardo nell'aggiornamento dell'ordine di esecuzione o nella esecuzione di provvedimenti di scarcerazione).
- Per ottenere la riparazione il ricorrente deve dimostrare che il ritardo o l'errore nell'esecuzione sia imputabile all'operato degli uffici; se il ritardo è dovuto a omissioni o comportamenti del detenuto (es. incompletezza della documentazione, rivolgersi a ufficio incompetente) la responsabilità può ricadere sul ricorrente.
- In situazioni con detenzione all'estero è essenziale fornire subito dati completi e documentazione precisa (date esatte, struttura carceraria, ubicazione) e traduzioni ove necessario, al fine di evitare ritardi imputabili all'interessato.
- L'amministrazione (Ufficio di Sorveglianza, Ministero) deve invece attivarsi tempestivamente una volta ricevuta documentazione completa; eventuali ritardi ingiustificati negli adempimenti possono fondare il diritto alla riparazione.
- Chi agisce per la riparazione deve provare il nesso causale tra ritardo nell'attività amministrativa/giudiziaria e periodo di detenzione eccedente; la mera circostanza del superamento della data di fine pena non è sufficiente senza dimostrare l'inerzia o colpa dell'ufficio competente.
- In caso di soccombenza il ricorrente può essere condannato alle spese; l'Amministrazione può non ottenere la rifusione delle proprie spese se non ha svolto una difesa effettiva e controbattuta.
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