Cassazione Penale, Sentenza n. 33076/2024 del 23/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato "non doversi procedere" per difetto di querela in relazione al furto di gas metano aggravato dalla manomissione del contatore. Il Pubblico Ministero aveva presentato una contestazione suppletiva relativa all'aggravante della destinazione a pubblico servizio (art. 625 n.7 c.p.), ritenuta dal Tribunale tardiva e priva di effetto ai fini della procedibilità; il Procuratore generale ha impugnato sostenendo che il Tribunale ha illegittimamente sindacato la contestazione suppletiva e ha emesso una sentenza nulla senza valutare correttamente la procedibilità d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la contestazione suppletiva del Pubblico Ministero effettuata nella prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della riforma (nonostante la scadenza del termine transitorio per la querela) può avere piena efficacia ai fini della procedibilità qualora sia stata proposta nella prima occasione utile di contraddittorio. Il Tribunale ha sbagliato a dichiarare improcedibile il reato senza valutare gli effetti della contestazione suppletiva: la pronuncia impugnata è stata dunque censurata (annullamento della decisione impugnata e rimessione per nuovo esame, nella forma e nei termini conformi ai principi esposti dalla Corte, come evincibile dalla motivazione).
Norme richiamate
Stabilisce il potere del giudice di rilevare la mancanza della condizione di procedibilità "in ogni stato e grado del processo"; la Corte precisa però che tale declaratoria non deve essere applicata automaticamente in modo da inibire l'efficacia di una contestazione suppletiva valida proposta nella prima udienza utile, e che il trattamento delle diverse ipotesi previste dall'art.129 può essere differenziato in funzione della natura sostanziale o processuale della causa di non punibilità.
Riconosce al Pubblico Ministero il potere/dovere di contestare in dibattimento circostanze aggravanti non menzionate nel provvedimento introduttivo. La Corte afferma che tale potere non subisce decadenze formali nel caso esaminato e che la contestazione suppletiva, se effettuata nella prima udienza utile, deve produrre effetti anche sul regime di procedibilità.
Norma che disciplina la fase predibattimentale finalizzata a definire e correggere la formulazione dell'imputazione; la Corte la richiama per sottolineare lo scopo della contestazione suppletiva di allineare l'atto introduttivo a quanto emerge dal fascicolo.
Norma che regola la regressione del processo per consentire la presentazione di nuove contestazioni; la Corte distingue i casi in cui la regressione è giustificata (processi ormai maturi per decisione) da quelli, come il caso di specie, in cui la contestazione suppletiva nella prima udienza utile può essere efficace senza necessità di retrocedere il processo.
Prevede l'aggravante della destinazione a pubblico servizio per il reato di furto; la contestazione di tale aggravante può mutare il regime di procedibilità (da querela a procedibilità d'ufficio) se regolarmente contestata dal PM.
art. 516 cod. proc. pen. e ss.
Richiamati nella doglianza del ricorrente con riferimento alla presunta violazione di legge: la Corte analizza la corretta portata del sindacato sulle contestazioni suppletive e le modalità con cui il giudice deve valutare la procedibilità.
Richiamato nei richiami giurisprudenziali circa l'effetto della sentenza di non doversi procedere e la possibilità di nuovo esercizio dell'azione penale; la Corte sottolinea la diversa stabilità del giudicato tra sentenza di improcedibilità e sentenza di estinzione.
art. 111 Cost.
Richiamato per il principio della ragionevole durata del processo e della parità delle armi; la Corte bilancia questo principio con il dovere di obbligatorietà dell'azione penale.
art. 112 Cost.
Richiamato per il principio della obbligatorietà dell'azione penale: la soluzione interpretativa della Corte mira a evitare discriminazioni irragionevoli che impediscano al PM di esercitare il mandato costituzionale.
Massime di principio
- La contestazione suppletiva del PM effettuata nella prima udienza utile dopo l'entrata in vigore di una norma che cambia la procedibilità può avere piena efficacia ai fini della procedibilità anche se il termine transitorio per la querela è già decorso.
- Il giudice non può dichiarare automaticamente "non doversi procedere" per mancata querela senza valutare l'eventuale contestazione suppletiva regolarmente proposta dal PM nella prima occasione utile di contraddittorio.
- Occorre distinguere tra cause di estinzione (che prevalgono 'ora per allora' e possono neutralizzare attività successive) e cause di improcedibilità; l'applicazione automatica della regola 'ora per allora' non è ragionevole se impedisce al PM di esercitare il proprio dovere costituzionale.
- Se la contestazione suppletiva comporta un mutamento del regime di procedibilità, il processo deve permettere l'esercizio delle scelte difensive collegati a quella integrazione; la valutazione dell'efficacia della contestazione deve tenere conto della prima udienza utile e delle condizioni procedurali concrete.
- In situazioni simili il percorso pratico è: verificare se la contestazione suppletiva è stata presentata nella prima udienza utile; in caso affermativo, riconoscerne gli effetti ai fini della procedibilità e disporre gli eventuali rimedi procedurali necessari per garantire il contraddittorio e le garanzie difensive (ad es. rimessione per assunzione di atti istruttori o diversa valutazione del giudice).
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